Tra i requisiti necessari affinché il lavoratore dipendente possa godere del congedo straordinario 104 vi è quello della residenza. In pratica il lavoratore deve essere convivente con il familiare disabile che necessita dell’assistenza.

E per “convivenza”, ci si riferisce, appunto, esclusivamente alla residenza, ossia luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Questo significa che se, ad esempio, il lavoratore dipendente ha necessità di assistere la madre disabile e vuole godere del c.d. congedo straordinario 104, deve avere la residenza con la madre.

Laddove tale condizione non sussiste si può fare il trasferimento di residenza. Quindi, o lui si trasferisce la residenza dalla madre oppure viceversa la madre trasferisce la residenza dal figlio.

Laddove non si voglia fare il trasferimento di residenza definitivo, tuttavia, c’è la possibilità del c.d. trasferimento temporaneo di residenza.
Ma andiamo con ordine.

Il congedo straordinario legge 104

Il legislatore riconosce al lavoratore dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro perché necessita di assistere un familiare disabile. Parliamo del c.d. congedo straordinario legge 104.

Si tratta della possibilità di congedarsi dal lavoro per un periodo massimo di 2 anni (anche non consecutivi) nell’arco della propria vita lavorativa.

Il citato limite di 2 anni è da intendersi complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.

Il periodo di congedo per 104 è regolarmente retribuito (il lavoratore durante il periodo di assenza percepirà un’indennità mensile) e non implica nulla ai fini pensionistici. Quindi, il periodo di assenza è, comunque, coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Non bisogna confonderlo con i permessi 104 (3 giorni al mese frazionabili anche in ore) aventi la stessa finalità di assistenza a un familiare disabile.

I lavoratori esclusi

Il congedo 104 spetta a lavoratori dipendenti statali e del settore privato. I primi fanno domanda direttamente all’amministrazione da cui dipendono, i secondi devono fare richiesta all’INPS.

Per espressa previsione di legge sono esclusi dal congedo straordinario:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori agricoli giornalieri;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori parasubordinati;
  • lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Il requisito della convivenza con il familiare disabile

Come già detto in premessa, il requisito fondamentale affinché il lavoratore possa avere il congedo 104 è che questi conviva con il familiare da assistere. Tale convivenza deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.

Il requisito della convivenza è soddisfatto se i due soggetti (lavoratore e familiare da assistere) hanno la stessa residenza.

Laddove tale residenza non coincida, è necessario che si faccia il trasferimento, l’uno dall’altro. A questo proposito si possono fare due scelte, ossia fare un trasferimento di residenza definitivo o anche temporaneo.

La residenza temporanea nel congedo 104

Il trasferimento di residenza temporaneo è espressamente previsto dalla legge. Quindi, chi lo fa è nel giusto e non dichiara assolutamente il falso

La residenza temporanea è quella che ha una validità limitata nel tempo. In particolare ha una validità di soli 12 mesi.

Questo implica alcune considerazioni ai fini del congedo 104. Infatti:

  • un lavoratore che ha necessità di un congedo straordinario legge 104 per un periodo inferiore a 12 mesi, può evitare il trasferimento definitivo di residenza dal familiare disabile e sfruttare, invece, il trasferimento di residenza temporanea;
  • viceversa, se il congedo 104 si dovesse prolungare oltre i 12 mesi, allora ci sarà necessità del trasferimento definitivo.

Ovviamente il problema del trasferimento di residenza NON si pone quando residenza del lavoratore e quella del familiare disabile da assistere già coincidono.

In questo caso il requisito della convivenza è già soddisfatto.