Congedo straordinario legge 151: Gent.ma Dottoressa, considerata la Sua straordinaria preparazione in materia, Le chiedo solo qualche minuto del Suo prezioso tempo per porle questo quesito: il sottoscritto vive con la moglie, i propri figli e i suoceri, entrambi disabili gravi non rivedibili art. 3 comma 3 della legge104/92. Mia moglie usufruisce dei benefici della legge 104 e anche del congedo straordinario biennale per assistere il proprio padre. Io ho chiesto e ottenuto alla scuola dove lavoro i benefici della legge 104 per l’assistenza alla suocera. Considerato che mia moglie ha un fratello che non convive con noi ma vive e risiede assieme alla sua famiglia in un’altra città, posso usufruire del congedo straordinario per assistere la suocera che ha assoluta necessità? In caso contrario, non verrebbe leso un sacrosanto diritto del disabile non poter essere assistito a tempo pieno, anche in considerazione che mio cognato, l’altro figlio della disabile, ha sottoscritto che per motivi oggettivi, non può assistere la propria madre? Nel RingraziarLa anticipatamente Le porgo i miei più cordiali saluti e auguri di Buon Natale.

Il congedo straordinario legge 151, per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), è vincolato da requisiti vincolanti: diritto di priorità e obbligo di residenza.

Congedo straordinario: diritto di priorità

L’art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l’11 Agosto 2011, ha modificato l’art. 42 – comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76  (detta legge Cirinnà);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
  • in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).

L’ordine di priorità è vincolante.

La norma come già precedentemente evidenziato nell’articolo: Permessi legge 104 e congedo straordinario, gli aventi diritto, le differenze, nel congedo straordinario, vige il diritto di priorità, che può essere sorpassato solo nel caso di mancanza o di patologie invalidanti, dei familiari legittimati a prestare assistenza.

Purtroppo, la norma è questa, e sono molte le persone che si trovano nella sua stessa situazione e non possono farne richiesta.