La fruizione del congedo parentale Covid-19 di 15 giorni per accudire i figli fino a 12 anni è incompatibile con altre prestazioni assistenziali Inps. Inoltre, se uno dei due genitori è a casa dal lavoro o lavora in modalità agile, l’altro genitore non ne può beneficiare.

Esistono tuttavia delle eccezioni ben specificate dall’Inps con il messaggio 1621 del 17 marzo 2020 con il quale, fra le altre cose, si forniscono chiarimenti sulle modalità di fruizione e compatibilità del congedo parentale Covid-19. Una di queste eccezioni è rappresentata dalla presenza in famiglia di figli con disabilità.

Congedo Covid-19 e figli con disabilità

La legge (art.23 n. 18/2020), in questo caso, riserva maggiore elasticità nella fruizione dei 15 giorni di congedo parentale Covid-19 rendendoli compatibili con altri permessi. “Il genitore lavoratore dipendente – si legge nel messaggio Inps – può cumulare il congedo straordinario Covid-18 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio. Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. In altre parole, il genitore che assiste il figlio disabile potrà cumulare entrambi i permessi fino a un massimo di 33 giorni nei mesi di marzo e aprile 2020. Tali permessi possono essere usufruiti da entrambi i genitori anche contemporaneamente.

Disabilità grave per i figli

Per il riconoscimento del diritto alla cumulabilità dei permessi (12 giornate previste dalla legge + 15 giorni di congedo parentale Covid-19) è necessario che il figlio sia portatore di handicap grave  come previsto dalla legge n. 104/1992 art. 4 comma 1. Solo ai genitori che hanno figli rientranti in questa fattispecie di disabilità hanno diritto di cumulare il congedo con gli altri permessi previsti per l’assistenza dei figli anche di età superiore ai 12 anni, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale nel periodo compreso fra il 5 marzo e il 3 maggio 2020.

I 15 giorni di congedo sono indennizzati al 50% della retribuzione da parte dell’Inps.

Prolungamento del congedo parentale

Il genitore può anche cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario per l’assistenza ai disabili di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo. In proposito è bene ricordare che l’eventuale periodo di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruito durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, è convertito automaticamente dall’Inps nel congedo Covid-19 con diritto all’indennità senza essere computato né indennizzato a titolo di congedo parentale (e la conversione conviene perché il congedo Covid-19 è retribuito al 50% della retribuzione contro il 30% del prolungamento del congedo parentale). Resta, invece, il limite alla cumulabilità nello stesso mese e per lo stesso figlio della fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili con il prolungamento del congedo parentale e con le due ore di riposo giornaliero.