Di recente, ci sono state due buone notizie per chi diventa mamma e lavora, le novità però hanno riguardato anche i papà che possono sfruttare il c.d. congedo di paternità. Le novità sono state introdotte con il D.Lgs 105/2022. Il congedo di paternità non può essere sfruttato solo dai lavoratori dipendenti ma anche dagli autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS.

Proprio sugli autonomi, l’INPS ha pubblicato la circolare n°122 con la quale ha analizzato le novità apportate dal suddetto decreto sul congedo di paternità.

Vediamo quali sono i principali chiarimenti forniti.

Il congedo parentale. Le ultime novità

Il D.lgs n. 105/2022, all’articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo)  per disciplinare il “Congedo di paternità obbligatorio” e rinominando il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U.(D.Lgs 151/2011) “Congedo di paternità alternativo”.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.

In particolare, grazie al congedo di paternità obbligatorio:

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e’ fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e’ aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo e’ fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita’ della madre lavoratrice (..).

Il D.lgs n. 105/2022 modifica anche l’articolo 69 del T.U. riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. In tale caso non si può parlare di congedo di paternità obbligatorio.

I chiarimenti dell’INPS. La circolare n°122

Grazie alle modifiche in esame, per gli autonomi viene previsto:

  • il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori,
  • da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Da qui, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Si ponga attenzione al fatto che l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo. La sospensione però, come da circolare n°122 in esame, potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi.

Considerata:

  • la periodicità e
  • l’indivisibilità del contributo obbligatorio, dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno.

A titolo esemplificativo, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre (Fonte circolare n°122).