Anche i dipendenti pubblici potranno fruire di 10 giorni di congedo di paternità, al pari dei lavoratori privati. Lo ha precisato la sottosegretaria al welfare, Tiziana Nisini, rispondendo ad una interrogazione parlamentare.

Il padre del bambino, sia esso dipendente pubblico o privato, acquisisce quindi il diritto ad assentarsi dal lavoro per 10 giorni all’anno. La misura vale fino ai primi cinque mesi di vita del figlio.

Congedo di paternità anche per gli statali

Il Ministero del lavoro ha predisposto lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il cui iter di adozione sarà definito nelle prossime settimane.

Le modifiche normative – dice Nisini – consentiranno di applicare la nuova disciplina uniformemente ai lavoratori del settore pubblico e privato senza necessità di ulteriori interventi attuativi. Per lavoratori si intendono tutti i dipendenti, compresi quelli delle amministrazioni pubbliche e di soci lavoratori.

Il congedo di paternità diventa inoltre definitivo da quest’anno e colma un ritardo del nostro Paese nei confronti del resto d’Europa. Altri Stati prevedono infatti da tempo il congedo di paternità, mentre da noi è stato introdotto per la prima volta solo nel 2020.

Misura della indennità economica

Il congedo di paternità può essere fruito anche in giorni non continuativi, ma comunque non superiori a 10 entro il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione, oppure dall’affidamento. L’indennità è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione.

Il pagamento della indennità per congedo di paternità è erogato direttamente dal Inps. La richiesta deve essere presentata online attraverso il portale dell’Istituto, direttamente o tramite patronati o Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato.

Qualora tale indennità fosse anticipata dal datore di lavoro in busta paga, il lavoratore beneficiario non deve fare alcuna richiesta al Inps essendo questa già liquidata d’ufficio dalla amministrazione di appartenenza.