Finalmente il decreto Rilancio è legge, così anche le disposizioni in materia di bonus 110%. E’ ora di chiarire i dubbi anche in merito ai lavori agevolabili che rientrano nel bonus 110. Visto che siamo in estate, molti vorranno probabilmente sapere se si può installare il condizionatore gratis aderendo a questa agevolazione. La risposta è NI. Significa che non è categoricamente escluso ma non vogliamo neppure che passi il messaggio, impreciso e fuorviante, di un bonus condizionatori (come se fosse sempre possibile installare il sistema di raffreddamento a zero costi).

Le cose non sono così semplici. Esistono dei paletti specifici.

Il condizionatore nuovo può essere acquistato e installato gratis con il bonus 110%?

Per rispondere alla domanda che molti si staranno ponendo ora che il dl Rilancio è stato convertito in legge, ovvero se i condizionatori possono essere inclusi nei lavori gratis oppure no, partiamo proprio dal testo della norma.

L’articolo 119 stabilisce che “l’aliquota prevista al comma 1, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

Ebbene nell’articolo richiamato si fa espresso riferimento agli impianti di climatizzazione, appare tacito che anche per questi, se rispettano i requisiti, è possibile fare domanda per il super bonus del 110%.

Ricordiamo che, in quanto intervento gemellato, va abbinato ad uno dei lavori cd trainanti. A titolo di completezza ricordiamo che questi ultimi sono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate interessanti l’involucro dell’edificio con un’incidenza minima del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare che si trova all’interno di edifici plurifamiliari e che sia indipendente e disponga di almeno un accesso autonomo dall’esterno;
  • interventi che interessano le parti comuni degli edifici e funzionali a cambiare gli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con sistemi centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza non inferiore alla classe A come da regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, dunque inclusi anche gli impianti ibridi o geotermici, pur se abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o collettori solari;
  • interventi che coinvolgano edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di almeno un accesso autonomo dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già predisposti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con categoria non inferiore alla classe A, a pompa di calore, tra i quali anche gli impianti ibridi o geotermici, eventualmente contestuali all’installazione di impianti fotovoltaici ex comma 5 e sistemi di accumulo connessi.

Per beneficiare del bonus del 110% tutti gli interventi devono perfezionare  i requisiti minimi fissati dai decreti vigenti in materia e devono garantire un  miglioramento energetico di almeno due classi o, se si parte dalla seconda, di raggiungere quella più alta.

La riqualificazione energetica va dimostrata tramite APE.