Il tuo lavoro occuperà gran parte della tua vita, e l’unico modo per essere davvero soddisfatto è fare un lavoro che consideri fantastico. E l’unico modo per fare un lavoro fantastico è amare quello che fai“, affermava Steve Jobs. Un concetto senz’ombra di dubbio condiviso da tutti, ma che non trova sempre riscontro nella realtà. Non tutti, purtroppo, hanno la possibilità di svolgere il lavoro dei propri sogni.

Non mancano poi coloro che svolgono contemporaneamente diverse attività, con contratti di lavoro di diverse tipologie.

Ma il datore di lavoro di un dipendente può essere allo stesso tempo cliente di quest’ultimo, perché titolare, a sua volta, di partita Iva? Si può fare, oppure vi sono dei limiti con cui dover fare i conti? Ecco come funziona.

Con contratto part time il tuo datore di lavoro può essere anche un cliente a partita IVA?

Un titolare di partita Iva in regime forfettario può fatturare per più del 50% a un cliente che, a sua volta, è anche il suo datore di lavoro? Ebbene, a fornire una risposta in merito ci pensa la risposta numero 179 dell’Agenzia delle Entrate dove si evince che:

“In particolare, la lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

Regime forfettario e concetto di lavoro prevalente

La circolare numero 9/E del 10 aprile 2019, inoltre, chiarisce come questa causa ostativa sia volta ad evitare trasformazioni artificiose di contratti di lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Per questo motivo è previsto un periodo di sorveglianza. Sempre nella circolare in questione si evidenzia che la causa ostativa  fa riferimento all’attività prevalente.

Per questo motivo “la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta“. Se ad esempio una persona ha concluso un rapporto di lavoro nel 2022, può applicare il regime forfettario nel 2023. Se alla fine del 2023 risulta che ha fatturato per più del 50% nei confronti del suo precedente datore di lavoro, però, dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2024.