L’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali deve essere assolto anche in merito ai lavoratori che prestano la loro attività lavorativa da remoto?

Ecco gli ultimi chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, post conversione in legge (vedi legge 215/2021) dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Nel pratico, il legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività di impresa. L’impiego di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte de committente.

Obbligo anche per i lavoratori da remoto?

Con la nota n° 109 del 27 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro, è tornata sull’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

E’ stata analizzato anche l’operatività dell’obbligo rispetto alla situazione in cui  la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro.

Ebbene, secondo l’Ispettorato Nazionale, di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

Dunque l’obbligo opera anche laddove la prestazione lavorative sia resa da remoto.

Fermo restando che l’obbligo non riguarda le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.