L’impiego di lavoratori autonomi occasionali  nell’attività di impresa deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Tale novità è stata introdotta dal legislatore con il D.L 146/2021, c.d decreto fiscale, post conversione in legge.

Si tratta di un obbligo e come tale, l’omessa comunicazione è punita con specifiche sanzioni.

Lavoro autonomo occasionale. La comunicazione preventiva

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, post conversione in legge (vedi legge 215/2021) dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022, ha analizzato le novità in parola fornendo specifiche istruzioni operative.

Le sanzioni in caso di omessa comunicazione

La normativa in parola individua nello specifico le sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazione preventiva.

Sanzioni, la cui operatività è stata meglio chiarita nella già citata nota n°29.

Nello specifico, in caso di violazione degli obblighi in parola, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.  L’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che  le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova comunicazione.

Si ricorda che la comunicazione, da inviare tramite posta elettronica o sms, deve contenere i seguenti elementi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta;
  • l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.