Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha ufficializzato la proroga della scadenza entro la quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere al Fisco i dati dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico eseguiti sulle parti comuni condominiali.

Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile.

I dati comunicati confluiranno nella dichiarazione precompilata, nel quadro destinato ad accogliere i bonus edilizi, dei singoli condòmini che hanno deciso di optare per l’agevolazione sotto forma di detrazione fiscale.

Dunque si tratta di coloro i quali hanno rinunciato allo sconto in fattura e alla cessione del credito pagando le spese di tasca propria, anche tramite finanziamento. Infatti, anche in tale caso viene rispettato il principio secondo il quale la spesa portata in detrazione deve effettivamente rimanere a carico di chi la detrae.

Detto ciò, potrebbe accedere che il condomino, proprietario o conduttore dell’appartamento condominiale non abbia ancora pagato la sua quota dei lavori. Da qui, è lecito chiedersi se una volta che l’amministratore ha inviato la comunicazione al Fisco, il condomino moroso sia ancora tempo per regolarizzare i pagamenti in modo da non perdere la detrazione.

Vediamo in questa situazione tutto quello che c’è da sapere per non perdere i bonus edilizi.

La comunicazione dei lavori condominiali all’Agenzia delle entrate

In base al decreto MEF 1° dicembre 2016, gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

La comunicazione riguarda anche l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il riferimento è al c.d. bonus mobili.

Come detto in apertura, con il provvedimento del 22 aprile, provvedimento prot.

n° 53174/2024, per l’anno 2024 (spese 2023), l’Agenzia delle entrate ha spostato dal 16 marzo al 4 aprile il termine per effettuare la comunicazione in parola.

Inoltre, assoluta novità, per evitare un doppio adempimento (comunicazione sconto/cessione e comunicazione lavori condominiali), nel provvedimento viene disposto che nessuna comunicazione dei lavori condominiali dovrà essere effettuata laddove per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto.

In tale caso basterà la comunicazione al Fisco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Comunicazione lavori condominiali. Bonus anche per il proprietario moroso

Con la comunicazione in parola, l’amministratore di condominio anche tramite intermediario trasmette al Fisco i dati dei lavori effettuati.

Non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dai né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

In fase di predisposizione della comunicazione, l’amministratore dovrà indicare la spesa attribuita al singolo condomino sulla base del piano di riparto. Ovviamente in base alle tabelle millesimali.

A tal fine dovrà essere compilato il campo 25 della comunicazione. Si tratta della spesa attribuita e non di quella effettivamente pagata dal singolo condomino. Al contrario, nel campo 26 “flag pagamento”, dovrà essere specificata se la spesa è stata effettivamente pagata dal condomino. Pagamento da verificare alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio della comunicazione.

Con la compilazione del campo 26 “flag pagamento” (pagamento effettuato), i dati di spesa saranno inseriti nella dichiarazione precompilata del proprietario o conduttore dell’appartamento (o del titolare di altro diritto reale). Le quote di spesa pagate parzialmente o non corrisposte entro il 31 dicembre sono esposte solo nel foglio informativo della precompilata.

In premessa ci siamo chiesti se il condomino che non ha pagato la propria quota al 31 dicembre possa ancora provvedervi senza perdere il diritto alla detrazione.

Ebbene, la risposta è affermativa. Il condominio moroso è ancora tempo per regolarizzare i pagamenti in modo da non perdere la detrazione. Ciò però deve avvenire entro un un termine preciso.

Cosa dice la circolare

Infatti, come circolare n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 4.8:

ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. I singoli condòmini possono detrarre le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.

In sostanza, i condòmini morosi potranno effettuare il pagamento entro il termine di presentazione del modello Redditi. Per quest’anno la scadenza è fissata al 15 ottobre. Dal 2024 si passa invece al 30 settembre.

Nel rispetto di tale scadenze, il contribuente potrà modificare la propria dichiarazione precompilata ed inserire la sua quote di spesa detraibile.

Riassumendo…

  • La comunicazione dei lavori effettuati in condominio al Fisco dovrà essere effettuata entro il prossimo 4 aprile;
  • nella comunicazione è specificato se i lavori sono stati pagati dal singolo condomino per la sua quota di proprietà;
  • il pagamento potrà essere effettuato entro il termine di pagamento del modello Redditi.