Ci sono alcuni lavori ammessi ai bonus edilizi i cui dati, per legge, devono essere comunicati all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Si tratta degli interventi da cui deriva un risparmio energetico per l’immobile. Più in dettaglio si tratta dei lavori le cui spese sostenute sono ammesse:

  • all’ecobonus
  • oppure al bonus casa 50%.

Deve, come detto, trattarsi di interventi che comportano una riqualificazione energetica dell’immobile e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Dunque, ad esempio, non è necessario fare l’adempimento si dai lavori di ristrutturazione ammessi al bonus casa non derivi alcun risparmio energetico. Se poi al bonus casa 50% è collegato anche il bonus mobili e grandi elettrodomestici la comunicazione deve farsi anche per l’acquisto riguardante forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici.

La scadenza ordinaria e la deroga

Il portale ENEA comunicazione bonus edilizi è stato aggiornato per renderlo operativo con riferimento anche ai lavori del 2024.

Esiste un termine entro cui fare detta comunicazione. Tale termine è fissato in 90 giorni dalla data fine lavori o del collaudo (se previsto). Tuttavia, ENEA ha fatto sapere che, con riferimento ai lavori la cui data fine ricade nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024, il conteggio dei 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, ossia dalla data in cui è stato reso operativo il portale aggiornato.

L’Agenzia ha altresì ricordato che per accedere al portale, serve autenticarsi con credenziali SPID o CIE (Carta identità elettronica).

Comunicazione ENEA bonus edilizi, la decorrenza dei 90 giorni

Come anticipato, che trattasi di lavori ammessi all’ecobonus ordinario o di lavori ammessi al bonus casa 50%, la comunicazione ENEA deve farsi entro 90 giorni dalla data fine lavoro o collaudo. E ciò a prescindere dalla data di pagamento delle spese.

Se, quindi, ad esempio i lavori finiranno il 1° marzo 2024 e l’ultima fattura di spesa sarà pagata il 10 marzo 2024, i 90 giorni devono partire dal 1°marzo e non dal 10 marzo.

Fondamentale, pertanto, è individuare la data fine lavori o del collaudo. Al riguardo se parliamo del bonus casa 50%, ad esempio, la data di fine lavori è quella dichiarata dal direttore dei lavori (se c’è) oppure la dichiarazione di avvenuto collaudo da parte di chi lo certifica. Se prevista, inoltre, basta anche la dichiarazione di conformità. Per gli interventi ammessi all’ecobonus ordinario, il calcolo dei 90 giorni parte dal giorno del collaudo.

Si tenga presente che, come si evince dai chiarimenti sui bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023) la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni fiscali collegate.

Riassumendo

  • i dati dei lavori ammessi ai bonus edilizi che comportano risparmio energetico (ecobonus e bonus casa 50%) devono esse comunicati all’ENEA
  • detta comunicazione deve farsi entro 90 giorni dalla data fine lavori o collaudo (se previsto)
  • solo per i lavori la cui data fine o collaudo ricadono nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024, i 90 giorni si conteggiano dal 26 gennaio 2024.