Per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Dunque le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito potranno essere comunicate sulla base di nuovi termini.

Così l’Agenzia delle entrate nel provvedimento approvato ieri.

Le cessioni dei bonus edilizi

Negli ultimi mesi, la disciplina normativa della cessione dei vari bonus edilizi, è stata oggetto di diverse modifiche. Si pensi alle novità introdotte con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode che ha esteso l’obbligo di visto di conformità e asseverazione a tutti i bonus edilizi cedibili, ex art121 D.L. 34/2020. Poi è intervenuta la Legge di bilancio 2022 che ha un pò allentato le regole stringenti dell’ultimo decreto citato, togliendo l”obbligo di visto e di asseverazione per gli interventi in edilizia libera e per quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Da ultimo il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ha messo fine alle cessioni multiple dei crediti edilizi.

Pronto il nuovo modello di comunicazione

Alla luce di tutte queste novità normative, L’Agenzia delle entrate è intervenuta con un nuovo provvedimento con il quale è approvato: il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da oggi per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).

Le indicazioni contenute nel precedente provvedimento dell’8 agosto 2020 devono ritenersi superate.

A partire da oggi 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

La proroga al 6 aprile

Per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Come si legge nel provvedimento in parola, il nuovo modello di comunicazione e specifiche tecniche fra l’altro sono stati adeguati per gestire tutte le situazioni di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Come preannunciato con il comunicato stampa dello scorso 28 gennaio, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

A decorrere dal 24 febbraio 2022 sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni spettanti, dall’anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio; a tal fine, sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate una nuova versione delle specifiche tecniche.