La remissione in bonis per l’omessa comunicazione di cessione credito scade il 30 novembre 2023. La data vale anche per chi aveva inviato per tempo la comunicazione e successivamente l’ha annullata.

Si pensi al caso in cui il soggetto interessato abbia inviato la comunicazione entro la scadenza ordinaria (31 marzo 2023) e poi l’abbia annullata successivamente perché conteneva degli errori. Ora dovrebbe trasmettere nuovamente la comunicazione corretta. Se l’invio è fatto entro il 30 novembre 2023, tale contribuente deve fare la remissione in bonis? Quindi, deve pagare la sanzione di 250 euro prevista?

La scadenza ordinaria dell’adempimento

Chi, nei bonus edilizi, opta per lo sconto in fattura e cessione del credito deve poi comunicare tale opzione all’Agenzia Entrate.

La scadenza per questo adempimento è fissata al 16 marzo dell’anno successivo. Tuttavia, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, ovvero per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2023.

L’omessa comunicazione non permette il perfezionamento dell’opzione. Ad ogni modo per chi ha mancato l’appuntamento, il legislatore ammette la possibilità di rimediare con la remissione in bonis. Questo significa, mettersi in regola:

  • inviando la comunicazione entro la scadenza della prima dichiarazione redditi utile che si presenta dopo la scadenza ordinaria della comunicazione stessa
  • versando la sanzione di 250 euro (codice tributo 8114).

Comunicazione cessione credito, remissione anche per quella annullata

Quindi, per chi, entro il 31 marzo 2023, non ha inviato la comunicazione di opzione cessione credito e sconto in fattura, può rimediare inviandola entro il 30 novembre 2023 (scadenza della Dichiarazione redditi/2023 anno d’imposta 2022) e versando, entro la stessa, data la sanzione di 250 euro.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata entro il 31 marzo 2023 e poi annullata dopo questa data, è come se l’adempimento non fosse stato fatto.

Ne consegue che la comunicazione si considera omessa.

Quindi, il contribuente può ritrasmettere la comunicazione corretta entro il 30 novembre 2023 sfruttando la strada della remissione in bonis. Questo significa anche la necessità di versare la sanzione di 250 euro entro la stessa data del 30 novembre.

Riassumendo

  • entro il 31 marzo 2023 andava inviata la comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura nei bonus edilizi
  • la comunicazione interessava le spese sostenute nel 2022, ovvero per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021
  • chi ha omesso la comunicazione può fare la remissione in bonis, ossia inviarla entro il 30 novembre 2023 versando la sanzione di 250 euro (codice tributo 8114)
  • la remissione in bonis cessione del credito deve farla anche chi ha fatto la comunicazione entro il 31 marzo 2023 e poi l’ha annullata dopo questa data.