Anche per le gioiellerie, e non solo per i compro oro, il Dlgs numero 92 del 2017 porta stringenti adempimenti per le norme antiriciclaggio per le attività che esercitano compravendita di oggetti preziosi usati e permuta degli stessi.

Il provvedimento, atteso da tempo, doveva applicarsi, così come accade per altre categorie di operatori, anche per i compro oro e per le gioiellerie.

In vigore dal 5 luglio scorso il provvedimento prevede che chi si occupa di acquisto e vendita di gioielli usati dovrà iscriversi obbligatoriamente al Registro degli operatori compro oro a prescindere da come si chiama l’attività.

Nella categoria, quindi, rientrano non solo i compro oro ma anche le gioiellerie e le fonderie che si occupano di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. Questi soggetti, quindi, in base al dlgs sopra citato, saranno obbligati all’iscrizione al registro e all’applicazione di quanto lo stesso decreto prevede. Per chi non adempirà a tali obblighi le sanzioni previste sono da 2mila a 10mila euro e la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Oltre all’iscrizione al registro tali attività sono tenute anche ad altri adempimenti quali:

  • farsi rilasciare dal cliente informazioni sul titolare effettivo del bene che vendono
  • un limite di transazione in contanti di 499.99 euro
  • un c/c bancario dedicato esclusivamente alle attività finanziarie di compro oro
  • per ogni operazione la tenuta di una scheda nella quale indicare data e ora dell’operazione, quotazione dell’oro, descrizione dell’oggetto e due fotografie dello stesso, importo corrisposto, informazioni su cliente a cui l’oggetto è stato poi venduto e il rilascio al cliente di una ricevuta contenente le informazioni acquisite.

Tutti i dati sopra descritti, poi, dovranno essere conservati per almeno 10 anni.

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