Buongiorno dott.essa Del Pidio, mi scusi se la disturbo, ci siamo già sentiti un paio di volte per email.
Volevo chiederle un favore sul mio problema.
Io sono stato in malattia, con il comporto lungo, fino al 21 dicembre 2018, perché purtroppo ho una ipoplasia midollare trilioneare è un pre cancro all’esofago.
Ora purtroppo il periodo di comporto è terminato, e la mia azienda mi sta facendo fare le ferie accumulate già dal 22 dicembre.
Adesso, fin quando ho giorni, vado avanti poi o ci sarà un periodo di aspettativa oppure verrò licenziato, dopo ben 37 anni trascorsi tutti in questa azienda.
Premetto che, anche il medico del lavoro, per i miei problemi, non mi ha dato l’idoneità, fino a quando non vedono in me dei miglioramenti.
Adesso le chiedo, visto che il mio stato di invalidità è riconosciuto al 70%, e per tutte le mie patologie ho tre esenzioni totali a vita, invece delle ferie, non posso continuare con la mutua?
Almeno fino a luglio, quando avrò l’ultima visita dell’INPS per l’assegno ordinario di invalidità, che dovrebbe così essere definitivo.
Perché percepisco questo assegno dal settembre del 2013, è mi è già stato confermato due volte.
Confido in lei, una possibile soluzione, grazie.
Saluti.

Come abbiamo scritto in diversi altri articoli precedenti, in caso di superamento del periodo di comporto il lavoratore può essere licenziato.

Per i lavoratori invalidi, maggiormente tutelati, però, c’è un’eccezione: il lavoratore invalido che supera il periodo di comporto può essere licenziato solo se le assenze per malattia che hanno portato al superamento non sono collegate allo stato di invalidità.

Questo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2017 con la quale ribadisce la maggiore tutela al lavoratore invalido.

Comporto non superato: per quali lavoratori invalidi?

Il dipendente invalido può essere licenziato per malattia solo se:

  • le sue assenze hanno superato il periodo di comporto
  • le assenze per malattia non siano legate al suo stato di invalidità

Il lavoratore disabile, quindi, può assentarsi dal lavoro quanti giorni sono necessari, al di là del periodo di comporto, senza rischiare il licenziamento a patto che le assenze per malattia siano legate alla sua patologia invalidante.

Il principio di uguaglianza voluto dalla Costituzione Italiana stabilisce che si debbano trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. E poiché una delle forme più tipiche di “diversità” è la disabilità, si possono porre sullo stesso piano malattia comune con quella derivante da disabilità.

In conclusione

Non posso darle una soluzione riguardo il suo caso, quello che posso dirle è che sarebbe un suo diritto non essere licenziato e continuare la sua malattia senza aspettativa. In caso di licenziamento per superamento di periodo di comporto, in ogni caso, il licenziamento sarebbe illegittimo.

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