I compensi che derivano dall’attività sportiva dilettantistica praticata da un soggetto prevedono un particolare regime di tassazione. Non sono tassati fino ad una certa soglia. Oltre tale soglia scatta un’imposizione fiscale

  • a titolo d’imposta (fino ad un certo importo)
  • a titolo di acconto (oltre un dato importo).

Compensi attività sportiva dilettantistica: la tassazione è a scaglioni

Il regime di tassazione dei compensi da attività sportiva dilettantistica è quello dettato dall’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR (Testo unico imposte sul reddito).

Si configurano redditi diversi. L’imposizione è a scaglioni e così eseguita:

  • fino a 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta c’è esenzione. Quindi:
    • non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF
    • non sono da riportare in dichiarazione dei redditi
  • oltre 10.000 e fino a 30.658,28, scatta la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%. Anche in tal caso il reddito non è da riportarsi in dichiarazione redditi in quanto già tassato interamente a monte
  • oltre 30.658,28 scatta, invece, una ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 23%. Questa parte di compensi è da riportare in dichiarazione dei redditi.

Esempio di tassazione

Un soggetto ha percepito nel 2021 compensi per attività sportiva dilettantistica per euro 35.000 euro. La tassazione di questo importo è in questo modo:

  • 10.000 euro, esenti da imposizione fiscale
  • 20.658,28 euro (ossia la differenza tra 30.658,28 euro e 10.000 euro) è stata assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta da parte della società che ha erogato il compenso. La ritenuta è stata pari a 4.751,40 (ossia il 23% di 20.625,28). Tale parte di compensi non è da riportare nella Dichiarazione Redditi 2022 (anno d’imposta 2021)
  • 4.341,72 euro (ossia la differenza tra 35.000 euro e 30.658,28 euro) è stata assoggettata a ritenuta a titolo di acconto da parte della società che ha erogato il compenso. La ritenuta è stata pari a 998,59 euro (ossia il 23% di 4.341,72 euro). Questa parte di compenso e la ritenuta subita devono essere riportati in Dichiarazione Redditi 2022 (anno d’imposta 2021).

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