Nell’ambito di qualsiasi fruizione dei bonus edilizi, il filo diretto con l’Agenzia delle Entrate rappresenta un dettaglio essenziale. Il rischio di un atteggiamento approssimativo, infatti, è quello di vedere decadere il beneficio.

Questo vale sia nel caso in cui la scelta sui crediti edilizi sia di utilizzarli in compensazione che di procedere alla loro cessione. Si tratta, a norma di legge, di uno degli obblighi inderogabili del cessionario, stabilito dal provvedimento ad hoc emesso dall’Amministrazione finanziaria il 10 giugno scorso.

Tanto per fare un esempio, qualora la scelta di compensazione dei crediti edilizi non sia comunicata preventivamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita piattaforma, il sistema rifiuterà in automatico l’F24 emesso al termine delle procedure.

Sul medesimo portale, inoltre, sono a disposizione del cessionario (anche se in questo caso non figura letteralmente come tale) le istruzioni su come procedere alla dichiarazione tempestiva dell’utilizzo dei crediti edilizi, così da assolvere all’obbligo senza incorrere nel rischio di veder sfumare l’accettazione dell’F24.

La prima cosa da sapere è che la decisione, una volta comunicata sull’apposita piattaforma, sarà inderogabile. In sostanza, non sarà concesso al dichiarante di tornare sui propri passi. Inoltre, sarebbe solo il primo step per garantirsi l’accettazione della procedura di utilizzo dei crediti in compensazione. I cessionari che hanno acquistato un credito, infatti, saranno tenuti a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate prima che ne avvenga la fruizione tramite l’F24. Questo vale sia per il Superbonus che per le altre forme di agevolazione sugli interventi edilizi, che si decida di tenere il credito o di cederlo nuovamente. Tale obbligo è stato fissato lo scorso anno, con il provvedimento amministrativo del 10 giugno 2022.

Crediti edilizi in compensazione: perché l’F24 potrebbe essere rifiutato

La normativa stabilita dall’Amministrazione finanziaria è chiara. Le intenzioni sull’utilizzo dei crediti oggetto dell’agevolazione edilizia dev’essere comunicata in forma preventiva attraverso l’apposita Piattaforma cessione crediti.

Lo stesso documento ricorda che la scelta, una volta indicata, sarà irrevocabile, pur concedendo la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti attraverso diverse soluzioni per ciascuna rata. Solo una volta immessa la dichiarazione preventiva il modello F24 potrà essere ammesso.

In caso contrario, il sistema lo scarterà in automatico, segnando di fatto l’inesistenza del credito. Nell’ambito della “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, indicata nel documento, è ben specificata la procedura da seguire. Nello specifico, l’utente dovrà recarsi alla voce “Scelta per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili”.

Chiaramente, nella piattaforma deve essere indicata anche la somma che sarà portata in compensazione. Anche questo fa parte degli adempimenti obbligatori da parte del cessionario all’Agenzia delle Entrate. Un dettaglio che sarà fondamentale anche per la successiva cessione della rate, che il sistema porterà in automatico in singole intere. Per questo, per l’utilizzo dei crediti in compensazione, sarà necessario specificare la propria intenzione, così da la cessione delle rate sia inibita e l’importo relativo venga interamente posizionato sul plafond del concessionario.

Restano fisse le date per la compensazione, ossia l’intero anno di riferimento (dall’1 gennaio al 31 dicembre). Prima dell’ufficializzazione della decisione, il cessionario avrà la possibilità di cedere nuovamente la somma, senza ricorrere all’utilizzo in compensazione.

Riassumendo…

  • Per i bonus edilizi, esiste la possibilità alternativa dei crediti in compensazione;
  • il cessionario è obbligato a comunicare la propria decisione all’Agenzia delle Entrate in forma preventiva. In caso contrario, l’F24 verrebbe scartato dal sistema.