“Il commercialista, lui si è un vero gangsta, lui è la vera rockstar e noi tutte groupie a fine mese. Il commercialista, lui si è un vero gangsta, lui è la vera rock star, io di certo ho sbagliato mestiere. Altro che l’artista, il commercialista, mo’ avrei la colf e sette Porsche, ma con l’autista. Altro che l’artista, il commercialista, se tornassi indietro io farei il commercialista“, canta J – Ax. In effetti il lavoro del commercialista è uno dei più ambiti.

Questo perché, generalmente, ben remunerato e anche perché tratta degli ambiti particolarmente rilevanti come quelli fiscali e commerciali.

In particolare, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti con l’Agenzia delle Entrate, è davvero molto utile e importante rivolgersi ad un commercialista. Ma cosa succede se il professionista deve sospendere la propria attività perché va in ospedale e vi sono delle imminenti scadenze fiscali? Ecco come funziona.

Commercialista in ospedale o in malattia e scadenze fiscali: come funziona

Cosa succede se il commercialista si ritrova a dover sospendere la propria attività perché deve andare in ospedale? Ebbene, a fornire una risposta in merito ci ha pensato la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta numero 248 del 13 marzo 2023. A tal proposito l’ente ha sottolineato come i termini originari rimangono gli stessi.

Il commercialista, infatti, non può beneficiare di alcun tipo di proroga. Ha però la facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione. Entrando nei dettagli l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che in caso di ricovero del commercialista in ospedale o di cure domiciliari, non viene imputata nessuna responsabilità al professionista o al cliente:

“a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.

In particolare, si continua a leggere che, stando alla legge numero 234/2021, i termini relativi agli adempimenti:

“sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”, mentre il successivo comma 932 precisa che, “Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.

La sospensione, si ricorda, fa riferimento solo agli adempimenti a carico del cliente svolti dal libero professionista, a patto che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

A tal fine è necessario avere apposita copia del mandato professionale e certificato medico. Non è possibile in ogni caso beneficiare della sospensione per gli adempimenti fiscali con scadenza successiva ai sessanta giorni a partire dall’evento.