Al verificarsi di determinate condizioni, il bonus Irpef di 100 euro, ex bonus Renzi, deve essere restituito. Infatti al superamento di una certa soglia reddituale, il lavoratore dipendente deve restituire gli importi ricevuti.

Quando deve essere effettuata la verifica dell’eventuale non spettanza del bonus?

Il bonus Renzi ora bonus Irpef

Il D.L. 3/2020 ha sostituito il c.d bonus Irpef meglio conosciuto come bonus Renzi 80 euro, prevedendo un nuovo bonus Irpef. Tecnicamente definito quale trattamento integrativo.

Il nuovo bonus è riconosciuto in busta paga ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Soggetti che non devono rientrare nella c.d no tax area dunque la cui imposta lorda dovuta determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

In considerazione dell’emergenza economico-sanitaria da Covid-19, il bonus, per l’anno 2020, è stato ammesso anche laddove l’imposta lorda dovuta sui solo redditi da lavoro dipendente ( o su reddito ad essi assimilati) era inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti al lavoratore. Tale previsione è stata inserita con l’art.128 del D.l. 34/2020, decreto Rilancio.

Detto ciò, il trattamento integrativo è determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Al contrario rileva il reddito eventualmente prodotto in regime forfettario.

La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022 ha portato diverse modifiche al trattamento integrativo in esame.

Soggetti beneficiari

Possono ottenere il bonus Irpef, i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente ovvero dai dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  • remunerazioni dei sacerdoti;
  • le prestazioni pensionistiche comunque erogate;
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche
  • disposizioni normative.

La restrizione del c.
d bonus Irpef

Il bonus opera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili.

Tuttavia, la legittima spettanza del bonus è verificata solo in sede di conguaglio Irpef. E’ proprio qui che entra in gioco il meccanismo della restituzione del c.d bonus Irpef, ex bonus Renzi.

Infatti, in base a quanto riportato nelle istruzioni di compilazione del 730/2022:

chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Da qui, possono crearsi due differenti situazioni.

  • se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella dichiarazione dei redditi (le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta);
  • se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la stessa dichiarazione.

Dunque, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile verificare se è necessario restituire il bonus Irpef o meno.