Ai fini della spettanza del nuovo bonus Irpef che ha preso il posto del c.d Bonus Renzi di 80 euro, rileva anche il reddito conseguito nello svolgimento di attività per le quali si opera in regime forfettario. Attenzione dunque a considerare il reddito complessivo per non andare incontro ad un’eventuale restituzione del bonus nella prossima dichiarazione dei redditi.

Il bonus Irpef

Il D.L. 3/2020 ha sostituito il c.d bonus Irpef meglio conosciuto come bonus Renzi 80 euro prevedendo un nuovo bonus Irpef.

In particolare, il nuovo bonus consiste in un trattamento integrativo riconosciuto in busta paga ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Soggetti che non devono rientrare nella c.d no tax area dunque  la cui imposta lorda dovuta determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Il bonus opera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili. Tuttavia la legittima spettanza del bonus è verificata solo in sede di conguaglio Irpef.

Soggetti beneficiari

Possono ottenere il bonus Irpef i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente ovvero dai dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  •  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  • remunerazioni dei sacerdoti;
  •  le prestazioni pensionistiche comunque erogate;
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche
    disposizioni normative.

Ammessi anche gli incapienti

Come detto sopra beneficiano del nuovo bonus Irpef i lavoratori dipendenti:

  1. con un reddito non superiore a 28.000 euro e
  2. con un’imposta lorda dovuta sui redditi da lavori dipendente superiore alla detrazioni spettante per tipologia di reddito da lavoro dipendente ( art.13, comma 1 del DPR 917/86, TUIR).

Il D.L. 34/2020, considerata l’emergenza economico-sanitaria da covid-19, ammette il bonus Irpef (pre e post modifiche) anche laddove l’imposta lorda dovuta sui solo redditi da lavoro dipendente ( o su reddito ad essi assimilati) sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti al lavoratore. Per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Difatti, viene prese in considerazione la retribuzione contrattuale piuttosto che quella percepita anche sulla base di vari ammortizzatori sociale previsti causa covid-19. Il riferimento è ai trattamenti di integrazione salariale, congedo parentale  e cassa integrazione in deroga.

Bonus Irpef e regime forfettario: rilevano i redditi complessivi

E’ lecito chiedersi se i lavoratori dipendenti che al contempo svolgono altresì un’attività indipendente, con partita Iva in regime forfetario, debbano considerare anche i redditi derivanti dalla stessa attività. Al fine di verificare che il reddito complessivo conseguito non sia superiore a 28.000 euro.

Ebbene, nella già citata circolare n° 29/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che vanno considerati anche i redditi prodotto in regime forfettario.

Questo perchè il comma 75 della Legge n°190/2015 e ss.mm.ii dispone che:

quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

In chiusura possiamo affermare che , sono esclusi dal trattamento integrativo (nuovo Bonus Irpef) i contribuenti:

  1.  il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall’articolo 1 del D.L. 3/2020;
  2. che non hanno un’imposta lorda generata da predetti redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi;
  3.  che, pur avendo un’imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 28.000.

Ai fini del Bonus Irpef e della verifica del reddito complessivo rileva anche il reddito prodotto in regime forfettario.