Il decreto sostegni bis ha introdotto una serie di misure a favore di famiglie e imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese. Il decreto, fra gli altri, ha anche istituito un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale. Stiamo parlando del cosiddetto bonus sanificazioni. Da oggi, 4 ottobre 2021, e fino al 4 novembre, è possibile inviare la comunicazione delle spesse effettuate e agevolabili ai fini del bonus in argomento.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus sanificazioni, cos’è e a chi spetta

Il bonus sanificazione, sostanzialmente, consiste in un credito pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19. In ogni caso, il credito d’imposta non può eccedere il limite di 60.000 euro. Se le richieste superano i fondi disponibili (200 milioni di euro) l’Agenzia erogherà il Bonus in rapporto alle risorse disponibili.

Possono usufruire del bonus sanificazione:

  • le imprese;
  • gli autonomi;
  • gli enti non commerciali;
  • gli enti religioni riconosciuti civilmente;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

 

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