Con risoluzione n. 83/E del 27 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate rilascia l’Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).

Bonus Sisma 2016 e ZES

L’articolo 18-quater del DL 8/2017 prevede un credito d’imposta per gli investimenti Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Inoltre, ai sensi dell’art.

5 del DL 91/2017, anche le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di diverse agevolazioni, fra gli alti anche il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

Come usufruire dei bonus

Ai sensi dell’articolo 18-quater, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2017 e il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, viene previsto che «alle suddette agevolazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Pertanto:

– I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia;

– Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

I nuovi codici tributo, emanati con provvedimento del Direttore Dell’Agenzia Delle Entrate, il 9 agosto 2019, sono i seguenti:

  • 6905” denominato “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;
  • 6906” denominato “Credito d’imposta investimenti ZES – articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.

Viene, inoltre, precisato, nella suddetta risoluzione che: il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

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