La forma di testamento più usata da chi vuol far conoscere la propria volontà dopo il decesso è il testamento olografo, un tipo di testamento facile e comodo che non richiede la presenza di un avvocato o di un notaio.

Testamento olografo, requisiti

Per essere valido un testamento olografo deve rispondere a requisiti essenziali previsti dall’ordinamento il cui mancato rispetto comporterà l’invalidità del testamento stesso. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti cui il testamento olografo deve rispondere.  

  1. Olografia: il testamento, come sancito dall’articolo 606 del codice civile, deve essere scritto interamente a mano dal testatore.
    Non può essere scritto con il computer e poi stampato o con la macchina da scr5ivere pena la sua nullità. Non può essere dettato a terze persone per poi essere sottoscritto: ogni sua parte, dall’inizio alla fine, deve essere scritta di proprio pugno dal testatore. Questo perché se le volontà del testatore fossero scritte con mezzi meccanici o da terze persone, sarebbero più facilmente alterabili. E’ bene, in ogni caso, redigere il testamento con la propria grafia abituale e non in stampatello.
  2.  Sottoscrizione: il testamento scritto di proprio pugno dal testatore deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni che contiene. Se il documento è composto da più di una pagina è opportuno sottoscrivere ogni pagina per evitare che possa il testamento possa essere reso nullo per difetto di sottoscrizione.
  3. Datazione: per essere valido il testamento olografo deve essere datato dal testatore di suo pugno. La data deve comprendere giorno, mese e anno ma possono essere accettate anche forme di datazione “per relationem”, cioè date ricostruibili attraverso fatti notori, come ad esempio “il giorno di Natale 2012” poiché tutti sanno che il giorno di Natale è il 25 dicembre. La data può essere apposta sia all’inizio del testamento che in calce, sotto la firma, in entrambi i casi il testamento è valido.

Nella prossima pagina ci occuperemo delle disposizioni testamentarie.  

Disposizioni testamentarie

Per evitare che possano esserci equivoci interpretativi è bene che le ultime volontà possano essere interpretate in maniera univoca attraverso disposizioni chiare e precise.   Con il testamento olografo si può disporre liberamente del proprio patrimonio anche se bisogna sempre tenere in considerazione la posizione dei propri eredi legittimi che non possono essere estromessi dalla propria quota di successione legittima.   Con tale quota, infatti, il legislatore ha cercato di tutelare i parenti più prossimi del defunto in caso di estromissione dal testamento. Il codice civile sancisce che figli, coniuge sono gli eredi legittimi.   La successione trasmette 1/3 del patrimonio al coniuge mentre i 2/3 restanti si dividono in parti uguali tra i figli. In mancanza di figli e con genitori e nonni (ascendenti) ancora in vita il codice civile stabilisce che i 2/3 del patrimonio andranno al coniuge e la restante parte sarà divisa in parti uguali tra gli ascendenti.   Non possono fare testamento, secondo quanto stabilisce la legge, i minorenni, gli interdetti e coloro che al momento della redazione sono incapaci di intendere e di volere.