Fare un 730 precompilato congiunto è possibile, ma bisogna ricordare determinate regole fondamentali.

In primis ricordiamo che il 730 precompilato 2023 (anno d’imposta 2022) è accessibile dal 2 maggio 2023, dall’apposita area dedicata messa a disposizione dall’Agenzia Entrate. Sarà poi possibile accettarlo, modificarlo ed inviarlo solo a partire dal giorno 11 maggio.

La scadenza per la presentazione (sia del 730 ordinario che precompilato), salvo proroghe, è stabilita al 30 settembre 2023, che essendo sabato, slitta al 2 ottobre.

L’accesso può essere fatto direttamente dal contribuente (autenticandosi con credenziali SPID, CIE o CNS) oppure tramite sostituto d’imposta (se questi presta assistenza fiscale) o anche tramite CAF o altro professionista abilitato.

Per l’accesso al 730 precompilato si può delegare anche una persona di fiducia (figlio, genitore, amici, ecc.).

Modello 730 precompilato o ordinario: chi può utilizzarlo

Il legislatore ammette la possibilità di fare il 730 congiunto. In sostanza, è data la possibilità ai coniugi di inviare una sola dichiarazione dei redditi composta dal modello 730 dell’uno e il modello 730 dell’altro coniuge.

Per fare la dichiarazione congiunta, però, è necessario che almeno uno dei due si trovi nella condizione di fare la dichiarazione dei redditi tramite il 730. A questo proposito, ricordiamo che il Modello 730 non è sempre utilizzabile. Infatti, è previsto che possano presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite questo modello dichiarativo, i contribuenti che, con riferimento all’anno d’imposta di riferimento (quindi anno d’imposta 2022 se ci riferiamo al Modello 730/2023) sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale)
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
  • persone impegnate in lavori socialmente utili
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Ad ogni modo, nulla toglie al contribuente che si trova nella condizione di poter presentare il Modello 730, di decidere l’invio della dichiarazione tramite il Modello Redditi.

Il 730 precompilato congiunto: come fare

Il legislatore ammette la possibilità di fare il 730 congiunto nella modalità ordinaria e anche di fare il 730 precompilato congiunto.

Sia nell’uno che nell’altro caso, il vantaggio che ci sarà è che si avrà un solo prospetto di liquidazione delle imposte e, quindi, un solo risultato finale di liquidazione dato dalla somma algebrica dell’imposta a debito/credito dell’uno e dell’altro coniuge.

Nel congiunto, chi presenta la dichiarazione deve indicarsi come dichiarante nel suo frontespizio. L’altro, invece, deve indicarsi come coniuge nel proprio frontespizio. È sempre necessario inserire il codice fiscale dell’altro nel prospetto dei familiari

Rimanendo nell’ambito del 730 precompilato congiunto, si tenga presente che l’Agenzia delle Entrate predispone, comunque, due distinte dichiarazioni (uno per ciascun coniuge). Quindi, ognuno di essi deve poi accedere al proprio precompilato e qui sarà chiesto se si vuole fare la congiunta, e quindi, se come dichiarante o come coniuge.

Successivamente, solo in fase di invio del 730 precompilato sarà possibile congiungere le due dichiarazioni. La invia chi risulta indicato come “Dichiarante” e solo lui poi successivamente potrà eventualmente annullare l’invio quando sarà ammessa questa possibilità.

Per completezza informativa, ricordiamo, che non è ammessa la dichiarazione congiunta se la si presenta per conto di persone incapaci, compresi i minori. Non è ammessa nemmeno nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione stessa.