Quattro settimane di ferie sono il minimo previsto dai contratti collettivi di lavoro da fruire (almeno due) in modo continuativo. A queste si aggiungono i permessi, anch’essi disciplinati alla legge e anch’essi retribuiti. Non vi bastano comunque? Esiste un modo, lecito (non stiamo parlando ovviamente di finte malattie) per avere più giorni di riposo da lavoro.

Congedi e permessi speciali

Oltre alle ferie e ai permessi di cui sopra, ci sono circostanze particolari che autorizzano ad assentarsi da lavoro.

I più conosciuti sono i permessi 104 o i permessi studio o quelli elettorali. Ma ci sono anche i per permessi per il servizio civile o per la malattia grave o il decesso di un familiare. Attenzione: questi permessi devono essere funzionali all’evento per i quali sono riconosciuti. Non stiamo assolutamente suggerendo di mentire per ottenerli e andare in vacanza. Tuttavia non sempre i lavoratori dipendenti sono consapevoli dei propri diritti sul fronte permessi. Ecco perché si rischia di consumare il banco ore annuali di ferie e permessi retribuiti per circostanze che, invece, darebbero diritto ad altre assenza giustificate.

Compensare gli straordinari con ore di assenza è possibile?

Potrebbero datore e dipendente accordarsi sul compensare le ore di straordinario con ore di assenza retribuite? In pratica il datore non paga gli straordinari ma riconosce un egual numero di ore di riposo. La risposta è si. In pratica il dipendente rinuncia al pagamento degli straordinari ricevendo in cambio la possibilità di recuperare le ore lavorate oltre l’orario di lavoro ordinario.

L’art.38-bis del CCNL del 14 settembre 2000 prevede la possibilità che ogni dipendente abbia il proprio conto individuale. Ci sono però delle regole da rispettare. Il limite massimo annuo è fissato a 100 ore. Sempre secondo il CCNL, spetta al dirigente competente autorizzare le ore di straordinario. Proprio perché si chiama “straordinario”, non può essere programmato in anticipo a questo scopo.

Le ore autorizzate dal dirigente devono essere controfirmate dalle parti.

Il lavoratore deve recuperare le ore di straordinario non pagato  entro l’anno successivo a quello nel quale è stato effettuato.