Colf e badante: come effettuare l’assunzione? Il rapporto di lavoro di Colf e badanti, rientra nella categoria di lavoro domestico. Rientrano nel lavoro domestico anche i cuochi, i camerieri, le baby-bitter, ecc.

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Documenti per assunzione colf e badante

Il datore di lavoro per poter effettuare l’assunzione deve chiedere al lavoratore o alla lavoratrice, una serie di documenti:

  • documento di identità in corso di validità;
  • documento sanitario che attesti l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie che possono risultare pregiudizievoli per il lavoratore e/o per la famiglia alle cui dipendenze le stesse sono assunte;
  • eventuali attestati o diplomi;
  • lettere di referenza di precedenti datori di lavoro, ove ne sia in possesso.

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Adempimenti obbligatori

Il datore di lavoro, prima di avviare il rapporto di lavoro con colf o badante, è tenuto ad inviare online la comunicazione obbligatoria.


La comunicazione di assunzione si presenta all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, dell’INAIL e della prefettura/ufficio territoriale del Governo.

Qualunque sia la durata del lavoro, la comunicazione all’INPS è obbligatoria anche per il periodo di prova e se:

  • il lavoro è saltuario o discontinuo;
  • il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro;
  • il lavoratore è già assicurato per un’altra attività;
  • il lavoratore è di nazionalità straniera;
  • il lavoratore è titolare di pensione.

Si precisa che l’annullamento di una comunicazione di assunzione è consentito entro cinque giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro. Superato questo termine, sarà possibile comunicare solo la cessazione.

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Colf e badante: contatti INPS

Per chiarimenti è possibile avvalersi del servizio online dedicato.

In alternativa ci si può avvalere del Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164  da rete mobile (a pagamento, secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico).

Colf e Badanti tra parenti e affini entro il 3° grado

In base alle norme vigenti, la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro tra parenti e affini entro il 3° grado, la comunicazione andrà nello stato “sospeso” e verrà definita dalla sede INPS competente solo dopo aver effettuato i controlli previsti a convalida di quanto dichiarato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità.

Non è necessario procedere alla comunicazione di assunzione secondo le modalità qui indicate nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio (tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e utilizzabile anche per il lavoro domestico).

Voucher

Il rapporto di lavoro accessorio è regolato mediante la consegna dei voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso INPS e INAIL.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto possibile utilizzare i voucher anche nell’ambito del lavoro domestico, con l’importo massimo del compenso percepibile dal lavoratore fissato a 7.000 euro (articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

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Colf e badante: trattamento economico

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predispone un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione minima contrattuale;

b) eventuali scatti di anzianità;

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d) eventuale superminimo.

Nel prospetto paga deve altresì risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lett. d sia una condizione di miglior favore “ad personam” non riassorbibile; devono risultare anche le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali

Colf e badante: vitto e alloggio

L’ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all’integrità fisica e morale del lavoratore, il vitto dovuto deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella G allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente.

Scatti di anzianità

Spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. Il numero massimo dei bienni è fissato in 10.

Tredicesima mensilità

Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale da corrispondere in occasione del Natale. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate dell’1,5% annuo, mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l’anzianità maturata anteriormente il 1 maggio 1958 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982 20 giorni per ogni anno di anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguente:

1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974 8 giorni per ogni anno di anzianità;

2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno di anzianità;

3) per l’anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;

4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno di anzianità. Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.

Ai fini del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Versamento contributi inps – Inail

Il datore di lavoro deve provvedere al versamento integrale dei contributi Inps e Inail, sia per la parte sullo stesso gravante, che per quella gravante sul lavoratore.

Anche ai lavoratori domestici spettano le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; l’assegno al nucleo familiare; la maternità; la disoccupazione involontaria; le prestazioni per tubercolosi, per infortunio e per malattia.
Il versamento dei contributi va effettuato alle seguenti scadenze:

  • al 10 aprile;
  • al 10 luglio;
  • al 10 ottobre;
  • al 10 gennaio, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto trimestre dell’anno.

Se la prestazione cessa, si hanno dieci giorni di tempo per saldare i contributi non ancora versati.

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Dichiarazione annuale

Al termine di ciascun anno, il datore di lavoro deve poi rilasciare al lavoratore una dichiarazione con la quale viene attestato l’ammontare delle somme erogate a titolo di retribuzione, che la colf e la badante utilizzeranno per la loro dichiarazione dei redditi.
Si precisa che il datore di lavoro di colf e badanti non è sostituto di imposta.

Risoluzione del rapporto di lavoro di colf e badante

Il rapporto di lavoro di colf e badanti si risolve o per scadenza del contratto, se a tempo determinato, o per licenziamento o dimissioni.
In questi casi va fatta comunicazione all’Inps della cessazione del rapporto di lavoro, con le stesse modalità viste per l’assunzione di colf e badanti.

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