Residenza all’estero con partita iva e domicilio fiscale in Italia. E’ possibile? Quasi tutti noi abbiamo un amico o un conoscente che una volta lasciata l’Italia sente quella nostalgia tale da fargli venire voglia di ritornare o comunque di riallacciare i contatti con la propria terra. Magari portando la sua professionalità nella propria terra natia.

Immaginiamo che una persona iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero voglia aprire una partita iva in Italia per svolgere la sua attività professionale o di impresa.

E’ una cosa possibile? Quali sono gli adempimenti da effettuare?

Ebbene, a tali domande possiamo dare una soluzione grazie alla risposta n° 429/2022 dell’Agenzia delle entrate.

La soluzione verte sul concetto di soggetto passivo e di residenza e domicilio. Parliamo di soggetto passivo ai fini Iva in riferimento a colui che svolge un’attività d’impresa o professionale ed effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato.

La riposta n° 429/2022. Chi vive all’estero può aprire una partita iva in Italia?

In premessa ci siamo chiesti se chi ha la residenza all’estero possa aprire una partita iva in Italia. Si è trovata con tale dubbio una persona iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residente in Inghilterra,  che intende svolgere la sua attività professionale in Italia.

Nello specifico, la persona in questione:

  • non possiede un identificativo IVA estero,
  • non svolge alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese in cui risiede e
  • ha intenzione di svolgere un’attività libero-professionale in Italia.

Tanto premesso ha chiesto all’Agenzia delle entrate se all’apertura della Partita IVA, con il modello AA 9-12,  sia possibile indicare quale domicilio fiscale la sede di svolgimento dell’attività professionale.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

La questione ossia la possibilità di aprire la partita iva in Italia, nonostante la residenza all’estero va analizzata rispetto a tre concetti chiave: quello di soggetto passivo e quelli di residenza e domicilio.

A tal proposito, in base all’articolo 7, lettera d), del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), chi presta attività professionale si considera soggetto passivo Iva in Italia se:

  1. è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
  2. è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
  3. è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia, con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

Inoltre, ai fini delle imposte sul reddito, sono considerati al pari dei cittadini residenti fiscalmente in Italia,  le persone fisiche che hanno nel territorio nazionale il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (vedi art.2 comma 2 DPR 917/86, TUIR). Inoltre, le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito. Se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato (art.58 DPR 600/73).

Sui concetti di residenza e domicilio, l’Agenzia richiama la circolare n. 304/1997, con cui il ministero delle Finanze ha chiarito tra l’altro che:

  • è irrilevante l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta in Italia;
  • la residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza secondaria;
  • il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.

La soluzione. All’estero con partita Iva in Italia

In base a quanto detto finora, nulla vieta di avere una residenza all’estero e il domicilio fiscale in Italia inteso quale centro dei propri affari e dei propri interessi.

Da qui, secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso specifico sopra descritto, considerato che nel suo paese l’istante non è soggetto passivo in quanto non svolge attività d’impresa o di professione, potrà presentare il modello per la richiesta dell’apertura della partita Iva, modello AA9/12, indicando quale domicilio fiscale il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa. In tal modo otterrà una partita iva ordinaria.  I redditi prodotti saranno tassati in Italia.

In considerazione della Convenzione Italia-Inghilterra, il contribuente otterrà nel suo Stato di residenza un credito d’imposta per le imposte pagate in Italia. Infatti, in tal modo eviterà la c.d. doppia imposizione.