Tra i quesiti che ci giungono in redazione in merito ai giorni di malattia molti, oltre alle visite fiscali, riguardano l’indennità di malattia. La domanda che riceviamo più di frequente è: chi paga la malattia e quanto mi spetta come indennità? Ci pare quindi opportuno fornire una panoramica generale e fare chiarezza su questo punto.

Il principio base prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della malattia. Preposto al pagamento è l’Inps (tecnicamente anticipa comunque il datore e poi si rifa sull’Inps tramite conguaglio).

Fa eccezione il cd periodo di carenza che corrisponde ai primi 3 giorni di assenza e che è a carico del datore di lavoro. L’Inps però paga una percentuale dello stipendio giornaliero mentre la quota eccedente viene erogata sempre dal datore di lavoro. Questo dal quarto al ventesimo giorno di malattia.  Per i giorni successivi (dal ventunesimo al centottantesimo giorno) l’Inps eroga il 66.66% di stipendio. Ricordiamo che oltre il 180simo giorno di malattia si supera il cd periodo di comporto quindi il lavoratore in malattia perde il diritto alla conservazione del posto di lavoro. La regola non vale solo per il comporto secco (ovvero quando i giorni di malattia sono consecutivi) ma anche per il cd comporto per sommatoria.

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Fatta questa premessa generale, va anche precisato che i CCNL di settore possono prevedere alcune regole particolari in merito a malattia e periodo di comporto.

Ad esempio, nel settore Turismo e Pubblici Esercizi, l’Inps riconosce l’80% della retribuzione dal 4° al 180° giorno di malattia ed i primi 3 giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro sempre al 100% (ma solamente quando la durata della malattia superi i 7 giorni di assenza).

Per il calcolo della retribuzione è necessario fare riferimento alla base imponibile ai fini previdenziali, quindi tenendo conto anche degli importi riferiti ai compensi e gli emolumenti di carattere ricorrente ma non rientranti nei periodi di paga ordinari. In altre parole la retribuzione imponibile di riferimento è quella totale risultante con l’esclusione delle indennità sostitutive di preavviso e di ferie.