L’opzione per la cessione del credito pari alla rate residue della detrazione può riguardare anche il bonus facciate. Con spese sostenute nel 2020 e nel 2021. L’opzione riguarderà anche le spese 2022 se verranno confermate le attuali previsioni del disegno di legge di bilancio, DDL di bilancio 2022.

Ecco tutto quello che c’è da sapere laddove il contribuente, dopo aver inserito la prima rata della detrazione in dichiarazione dei redditi, decida di cedere le rate residue. In favore di banche o altri soggetti terzi.

Anche se non hanno nulla a che vedere con il rapporto che ha generato l’agevolazione fiscale.

Il punto di domanda è se serve il visto di conformità sulla comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle entrate. Alla luce delle novità introdotte dal D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”.

La cessione delle rate residue per i bonus edilizi diversi dal superbonus

Oramai è abbastanza noto che con il decreto “Antifrode” anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione ecc, se si opta per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione, serve il visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti, quali ad esempio il commercialista, che attestano il possesso in capo al contribuente di tutta la documentazione a supporto dell’agevolazione. A tal proposito la fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato la check-list sul bonus facciate e sul superbonus.

Detto ciò, la cessione della detrazione può riguardare anche le rate residue. Anche in riferimento al bonus facciate. Da qui, ipotizziamo una spesa 2020, per la quale il contribuente ha inserito la prima quota della detrazione in dichiarazione dei redditi, 730/2021. Quest’anno il contribuente decide di cedere le 9 rate residue della detrazione. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Si veda in tal senso la circolare n° 24/e 2020 in materia di superbonus.

Tale indicazione è pienamente applicabile anche al bonus facciate e agli altri bonus edilizi per i quali, ex art.121 del D.L. 34/2020, è ammessa l’opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura.

Serve il visto di conformità?

Da qui, è lecito chiedersi se la cessione delle rate residue sia subordinata all’apposizione del visto di conformità sulla documentazione a supporto dell’agevolazione bonus facciate.

L’Agenzia delle entrate, ha fornito una risposta in merito con la circolare n°16/E 2021.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021(entrata in vigore D.L. “Antifrode”).

Dunque, per cedere le rate residue, non serve solo il visto di conformità bonus facciate apposto sulla comunicazione con la quale si comunica la cessione al Fisco, ma anche l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute. Se l’accordo di cessione è stato definito dal 12 novembre in avanti.