Bonus facciate, è pronta la check-list definitiva della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Infatti, è stata approvato l’elenco dei documenti che i professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità, devono verificare ai fini della legittima spettanza del bonus facciate. Con il D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, anche il bonus facciate rientra tra le agevolazioni per le quali è necessario il visto di conformità. In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.

Visto di conformità e congruità delle spese anche per il bonus facciate

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrode”, il quadro dei controlli e degli adempimenti legati ai vari bonus edilizi è profondamente mutato. Il Governo ha introdotto l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese per tutti i bonus per i quali si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Addirittura per il superbonus, il visto di conformità, è necessario anche laddove l’agevolazione sia indicata in dichiarazione dei redditi.

Ad ogni modo, anche per il bonus facciate, dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del suddetto decreto, vale l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

Per agevolare il lavoro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la check-list della documentazione da verificare ai fini del rilascio del visto.

Dunque, si tratta dei documenti di cui devono essere in possesso i contribuenti ai fini della legittima spettanza del bonus facciate.

La check-list definitiva

Tra i primi documenti da verificare ai fini del visto di conformità, si segnala:

  • visura catastale, domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima, ricevute di pagamento dei tributi locali;
  • Copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • Documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
  • Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito;
  • Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente ( se non sono richiesti specifici titoli abilitativi).

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti tiene a precisare che la check-list in esame,  rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare.

Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.