Con lo stop alla cessione dei bonus edilizi, solo in pochi potranno ancora sfruttare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, tutto dipende dalla data in cui sono iniziati i lavori. Infatti, l’entrata in vigore del DL 11/2023, ha eliminato le due opzioni. Si salvano solo coloro i quali hanno presentato la CILA entro una certa data ossia entro il 16 febbraio; a tal proposito, in caso di modifiche al progetto iniziale dei lavori, dunque in caso di varianti in corso d’opera, queste impattano sulla CILA già presentata? Ipotizzando che il contribuente abbia presentato la CILA entro il 16 febbraio, in tal modo si assicura lo sconto in fattura o la cessione del credito, eventuali varianti in corso d’opera, costituiscono integrazione della CILA o rilevano come nuova presentazione?

Ebbene, la risposta a questa domanda è di fondamentale importanza per chi ha presentato la CILA in tempo per avere diritto allo sconto in fattura e alla cessione del credito ma che poi ha presentato delle varianti al progetto iniziale; la questione è di particolare criticità soprattuto per i lavori condominiali; in tale caso, serve una nuova delibera assembleare per l’approvazione delle varianti in corso d’opera oppure non è necessaria?

Dunque, nel complesso i punti di domanda sono molti.

Vediamo di arrivare a della conclusioni ben precise.

Lo stop alla cessione del credito

Il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura, è stata una vera e propria doccia fredda per le imprese e per i contribuenti. Infatti, da un giorno all’altro, il Governo ha deciso di togliere le opzioni e di confermare la sola detrazione fiscale; di conseguenza, l’unico modo per sfruttare le varie agevolazioni edilizie in essere, bonus ristrutturazione, superbonus, ecobonus, è quello di pagare di tasca propria le spese, per poi usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi per quote annuali.

Ciò svantaggia soprattutto chi non ha Irpef da pagare sulla quale far valere la detrazione. E’ il caso ad esempio dei contribuenti in regime forfettario. Tali soggetti devono dire addio al superbonus e agli altri bonus edilizi.

Detto ciò, il DL 11/2023 tuttavia prevede che le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, saranno ammesse solo se, alla data del 16 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), è richiesto l’inizio dei lavori.

Dunque, per provare che la delibera è stata approvata entro il 16 febbraio, servirà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ossia l’attestazione dell’amministratore del condominio oppure in assenza di amministratore (vedi condominio minimo), la dichiarazione del condomino che ha preseduto l’assemblea. Inoltre, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera) sarà necessaria sempre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inizio dei lavori prima del 17 febbraio.

Le varianti in corso d’opera. Quali impatti sulla cessione del credito?

In premessa ci siamo chiesti se, in caso di modiche al progetto iniziale dei lavori, dunque in caso di varianti in corso d’opera, queste spostano in aventi la data della CILA già presentata?

Partiamo dal presupposto che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche (vedi ad esempio la risposta, Agenzia delle entrate n° 554/2021.

Detto ciò, l’art. 119 del DL 34/2020, in materia di superbonus dispone che:

in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e’ richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (2).

Tuttavia però, cosa diversa sono le modifiche sostanziali al progetto iniziale; in tale caso potrebbe essere necessario richiedere un nuovo titolo abilitativo. Titolo abilitativo che se non è stato richiesto entro il 16 febbraio scorso non consentirà di richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Detto ciò, sui lavori condominiali, posto che alla data del 16 febbraio serve la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e deve risultare già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), è lecito chiedersi se per eventuali varianti in corso d’opera sui lavori trainanti serva una nuova delibera.

Ebbene, qui la risposta potrebbe essere affermativa, con conseguenze piuttosto negative per i condòmini che avevano la volontà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Su tale passaggio, sarebbe necessario al più presto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate, posto che gli accordi sulle opzioni in esame molte volte vengono conclusi tra imprese e contribuenti molto tempo prima dell’inizio dei lavori.