Con la risposta n° 372/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i pagamenti della rottamazione delle cartelle possono essere effettuati solo cash ossia senza che sia possibile effettuare la compensazione nè con i crediti commerciali vantati nei confronti delle PA nè con i crediti per imposte erariali quali Irpef, Iva, cedolare secca. Di conseguenza non potranno essere utilizzati in compensazione neanche i crediti d’imposta edilizi legati a precedenti cessioni del credito o sconto in fattura.

Si tratta di un impedimento piuttosto pesante, infatti, se l’Agenzia delle entrate avesse aperto alla compensazione, ciò avrebbe potuto dare una spinta alla ripresa del mercato della cessione del credito considerato l’importante canale di utilizzo dei crediti che avrebbe potuto rappresentare la rottamazione delle cartelle.

L’utilizzo dei crediti per imposte erariali per pagare le cartelle. Il codice tributo RUOL

Quando parliamo di compensare i crediti per imposte erariali con le cartelle, facciamo riferimento alla possibilità prevista dal decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011) di pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali.

Per fare ciò si deve utilizzare il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate-Riscossione su quali cartelle erariali si vuole attribuire il pagamento, tramite il Modello RC1–Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti.

La comunicazione va effettuata entro 3 giorni dalla presentazione del modello “F24 accise”.

Possono essere oggetto di compensazione anche gli oneri accessori delle imposte erariali iscritte a ruolo, quindi le sanzioni, gli interessi, ma anche gli aggi e le altre spese a favore dell’agente della riscossione.

Inoltre, sono compensabili anche le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi.

Cessione del credito bonus edilizi. Stop all’utilizzo per pagare la rottamazione

In premessa abbiamo accennato al fatto che l’Agenzia delle entrate non ammette la compensazione tra somme dovute per la rottamazione delle cartelle e crediti per imposte  quali Irpef, cedolare secca, Iva, ecc.

La stessa cosa vale per i bonus edilizi da cessione del credito o sconto in fattura.

Infatti, i crediti da superbonus, bonus facciate, ecc, possono essere utilizzati per pagare in F24 imposte e contributi che si versano con tale modello ossia:

  • imposte sui redditi,
  • Iva,
  • Irap,
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa,
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori,
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
  • tasse sulle concessioni governative,
  • tasse scolastiche,
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva,
  • eccetera.

Dunque, ad esempio posso utilizzare il superbonus da cessione del credito per pagare l’Irpef che risulta dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, i bonus edilizi al pari degli altri crediti d’imposta (non solo di natura agevolativa) non potranno essere utilizzati per pagare le rate della rottamazione delle cartelle.

Noi di Investire oggi eravamo arrivati a questa conclusione da diverso tempo, anche di recente avevamo ribadito la nostra interpretazione. si veda ad esempio l’approfondimento Cessione del credito bonus ristrutturazione. Posso pagare le rate della rottamazione delle cartelle?  

A ogni modo, sarebbe auspicabile un intervento del Governo che vada a modificare le modalità di pagamento della rottamazione, prevedendo la possibilità di versare tramite compensazione; ciò potrebbe riguardare anche solo i bonus edilizi, in tal modo si darebbe una forte spinta alla circolazione dei crediti incagliati.

Riassumendo.

  • I pagamenti della rottamazione delle cartelle possono essere effettuati solo cash;
  • non è ammessa la compensazione nè con i crediti commerciali vantati nei confronti delle PA nè con i crediti per imposte erariali quali Irpef, Iva, cedolare secca;
  • non potranno essere utilizzati in compensazione neanche i bonus edilizi da cessione del credito.