Nella posta elettronica di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla rottamazione delle cartelle e i possibili intrecci con la cessione del credito.

Di recente ho acquistato dalla mia banca in qualità di imprenditore individuale un credito edilizio da bonus ristrutturazione. Considerato lo sconto che ho ottenuto rispetto al suo valore nominale ho ritenuto fosse conveniente procedere all’acquisto. Detto ciò, la scorsa settimana ho presentato domanda di rottamazione delle cartelle, da qui sono a chiedere se posso utilizzare parte del credito acquistato per pagare le rate della rottamazione, considerato che con i crediti edilizi, tramite F24 è possibile pagare in compensazione imposte e contributi previdenziali: imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, eccetera. 

Il bonus ristrutturazione e la cessione del credito

Innanzitutto partiamo chiarendo che la possibilità di acquistare il credito dalla propria banca in qualità di correntista è legata alle previsioni di cui all’art.

121 del DL 34/2020, c. 1.

In particolare, le regole di cessione del credito sono le seguenti:

  • la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche privato (anche in favore di un familiare);
  • la 2°, la 3° e la 4° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Inoltre, e’ sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta’ di ulteriore cessione. 

In sostanza, le banche che hanno acquistato il credito, possono cederlo direttamente ai loro correntisti diversi dai consumatori finali ( imprenditori o professionisti non fa differenza).

I correntisti hanno responsabilità limitata, ma non possono procedere con ulteriori cessioni del credito.

A ogni modo, il DL 11/2023, decreto Superbonus ha bloccato la cessione del credito.

Cessione del credito bonus ristrutturazione. Posso pagarci la rottamazione delle cartelle?

Venendo al quesito esporto in premessa, è utile richiamate le modalità di pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione delle cartelle.

A tal proposito, il comma 242 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, prevede che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Detto ciò, la compensazione dei crediti d’imposta con le cartelle, al di fuori della rottamazione-quater, avviene normalmente tramite il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, è possibile  comunicare all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quali cartelle erariali si vuole imputare il pagamento. La comunicazione deve avvenire tramite il Modello RC1–Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti.

La comunicazione va effettuata entro 3 giorni dalla presentazione del modello “F24 accise”.

Detto ciò però, le disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle non citano tale modalità di pagamento. Da qui, è ragionevole pensare che la compensazione tramite codice tributo RUOL non sia ammessa ai fini della sanatoria.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, noi di investire Oggi riteniamo che il contribuente non possa utilizzare i bonus edilizi da cessione del credito per pagare le rate della rottamazione.

Riassumendo…

  • le banche che hanno acquistato il credito edilizio, possono cederlo direttamente ai loro correntisti diversi dai consumatori finali;
  • i correntisti non possono procedere con ulteriori cessioni del credito;
  • i correntisti possono utilizzare il credito per pagare imposte e contributi ma non le rate della rottamazione delle cartelle.