Dopo che è stata introdotta una norma che da la possibilità alla banca di procedere alla cessione del credito acquisito in favore dei propri correntisti, anche se si tratta di piccole imprese, è venuto subito il dubbio su quale fosse la responsabilità sui controlli dello stesso correntista.

Quale diligenza è richiesta nella fase di accettazione del credito?

Dare un’eccessiva responsabilità al cliente della banca che decide di rilevare il credito, stonerebbe anche con la finalità della norma, che è quella di semplificare e agevolare la circolazione dei crediti edilizi.

In tal senso, vanno anche le recenti modifiche previste dal DL 115/2022, sulla responsabilità limitata dei cessionari.

Detto ciò, con la circolare n°33 di ieri. l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sulla specifica diligenza che colui che acquista il credito dalla banca deve porre in essere.

Le indicazioni vanno per una minore responsabilità, in presenza di tutta la documentazione richiesta per legge. Ciò, non fa altro che confermare che all’impresa conviene acquistare il credito dalla banca.

La cessione del credito banche-correntisti

Prima di passare ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, è utile riepilogare le regole di cessione del credito in essere, sia per i titolari dei bonus sia per chi decide di acquistare il credito legato agli stessi bonus edilizi.

In particolare,

  • la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche privato (anche in favore di un familiare);
  • la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Una volta che le banche hanno acquistato il credito, possono cederlo direttamente ai loro correntisti diversi dai consumatori finali. Dunque, le banche possono cedere il credito anche in favore dei titolari di partita iva che siano imprenditori o professionisti non fa differenza.

I correntisti non possono procedere con ulteriori cessioni del credito.

Quali responsabilità per il cliente che acquista il credito dalla banca?

In premessa, ci siamo chiesti quale diligenza è necessaria al correntista nella fase di accettazione del credito?

Su tale passaggio, nella circolare n°33 di ieri, viene messo nero su bianco che:

il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Dunque, la documentazione appena descritta, mette il correntista al riparo da eventuali responsabilità circa l’irregolarità o illegittimità del credito.

Infine, è utile ricordare che l’impresa o il professionista, potrà utilizzare il credito acquistato per pagare in F24 imposte e contributi:

  • imposte sui redditi,
  • Iva,
  • Irap,
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa,
  • ecc.

Difatti, le possibilità di utilizzo del credito sono piuttosto ampie.