Cosa fare se la banca con pratica in corso decide di non accettare la cessione del credito? Anche se a oggi qualche banca ha ripreso ad accettare nuove pratiche di cessione, c’è da dire che fino a 3 mesi fa la situazione era molto critica. Infatti, i continui interventi normativi sul superbonus e comunque sulle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, con l’incerta responsabilità imputabile al cessionario in caso di irregolarità del credito oggetto di cessione, hanno portato le banche e gli altri intermediari finanziari a chiudere i rubinetti.

Dunque, stop a nuove pratiche di cessione. Con buona pace di chi stava ristrutturando casa e sperava ancora nello sconto in fattura o nella cessione del credito.

Detto ciò, con la decisione n° 4202/2023, L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è stato chiamato a dirimere una questione tra un cliente di una banca e la banca stessa per una pratica di cessione non andata a buon fine.

Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni dell’ABF e quali sono gli strumenti in capo al contribuente per fare valere le proprie ragioni.

La cessione del credito

Con il DL 11/2023, c.d. decreto cessioni (o decreto superbonus), ha stravolto la questione cessione del credito/sconto in fattura.

Lo stesso decreto ha previsto comunque delle eccezioni. Indipendentemente dalla data di presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo.

Ad esempio, come da circolare n°27/2023 sulla cessione del credito, semaforo verde per la cessione e lo sconto per i lavori effettuati da:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (articolo 119, comma 9, lettera c, del Decreto Rilancio);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa (articolo 119, comma 9, lettera d, del Decreto Rilancio)
  • Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri.

Stessa cosa dicasi, per i lavori su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nonché su quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Inoltre, e ciò vale per la generalità dei contribuenti, sconto e cessione sono ammessi anche rispetto alle spese pagate per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Ecco perché parliamo anche di bonus 75 sconto in fattura.

In tutti gli altri casi sconto e cessione non sono più ammessi.

Cessione del credito, se la banca cambia idea. Ricorso o reclamo per il cliente? (Decisione ABF)

Fatta tale ricostruzione, veniamo alla decisone dell’ABF citata in premessa.

L’intervento dell’Arbitrato bancario era legata a una pratica di cessione non andata a buon fine rispetto alla quale il cliente aveva presentato:

  • sia il reclamo alla banca;
  • sia il ricorso all’ABF.

Secondo il cliente, la banca avrebbe indebitamente omesso di pubblicizzare la sospensione delle pratiche di acquisto di crediti fiscali, con lo scopo di “incentivare l’acquisizione di nuovi clienti, nuove finanze […] nonché informazioni riservate”.

Di conseguenza, ha chiesto  l’accettazione da parte dell’intermediario della propria richiesta di cessione del credito, così come di tutte le richieste presentate dagli utenti trovatisi nelle medesime condizioni.

La banca, con le proprie controdeduzioni, sostiene di aver agito in conformità di quanto legalmente previsto e nel rispetto dei servizi informativi-consulenziali offerti.

Detto ciò, secondo l’ABF,  il ricorso è stato presentato in violazione di quanto disposto dalla stessa ABF (Disposizioni ABF, Sez. VI, par. 1) in materia di avvio del procedimento; in particolare dei criteri previsti per la proposizione del ricorso.

Infatti,  presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.

Ricorso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.

Da qui, secondo l’Arbitrato, in virtù delle considerazioni fatte non è possibile procedere con l’esame del merito del ricorso.

Riassumendo…

  • Il contribuente può ricorrere ad alcuni strumenti laddove la banca metta in atto comportanti scorretti nella gestione della pratica di cessione del credito;
  • innanzitutto il cliente ha la possibilità di presentare reclamo alla banca;
  • trascorsi 60 giorni dalla presentazione del reclamo o comunque dopo la replica della banca, il cliente può presentare ricorso all’ABF.