Cosa succede se colui che ha diritto alla cessione del credito o alla detrazione viene a mancare e la casa oggetto di lavori era detenuta solo in base ad un contratto di affitto? La situazione a cui facciamo riferimento è la seguente: condominio oggetto di lavori 110, alcuni condòmini hanno optato per la cessione del credito altri invece per la detrazione in dichiarazione dei redditi. Tra quelli che hanno optato per la detrazione c’è il Sig. Rossi che ha pagato le spese per il 110 in base alla quota di competenza e ha iniziato a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile che detiene solo in affitto.

Una volta che il Sig. Rossi è venuto a mancare, la detrazione è persa? Gli eredi possono continuare a beneficiarne, cedendo eventualmente anche le rate residue della detrazione?

La cessione del credito e la detrazione in dichiarazione dei redditi

Nel momento in cui il contribuente decide di ristrutturare il proprio immobile sa di poter contare su una serie di agevolazioni che gli premettono di recuperare tutta o parte della spesa sostenuta; si pensi a “incentivi” quali il superbonus, il bonus ristrutturazione, il bonus barriere architettoniche.

Per usufruire delle agevolazioni citate, il contribuente prima del DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, aveva due scelte. Sfruttare il bonus sotto forma di detrazione o cedere il credito anche a favore di soggetti terzi. Che non dovevano essere per forza banche o altri intermediari finanziari. Dopo l’entrata in vigore del decreto citato, l’elenco dei bonus per i quali è possibile ancora optare per la cessione o lo sconto è ridotto al minimo.

A ogni modo, chi ha fatto lavori 110 ma non può cedere il credito, può sfruttare la possibilità di detrarre la spesa in 10 anni (anzichè 5/4 anni).

Cessione del credito e detrazione. Cosa succede se muore l’inquilino?

Riprendendo la situazione descritta in premessa, in caso di decesso dell’avente diritto all’agevolazione per i lavori su un immobile in affitto, possono presentarsi tre diverse situazioni:

  • la prima, il contribuente ha pagato i lavori e ha optato per la cessione del credito;
  • la seconda, il contribuente ha ottenuto lo sconto in fattura dall’impresa che ha eseguito i lavori e ha pagato l’eventuale spesa non coperta dall’agevolazione;
  • la terza, il contribuente ha pagato di tasca sua la spesa per i lavori e ha indicato la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Sulle prime due situazioni non ci sono particolati problemi, posto che si tratta di rapporti già perfezionati.

Ossia che hanno esaurito i propri effetti. Dunque l’erede dell’originario beneficio dell’agevolazione non deve fare nulla né può intervenire sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura già consolidati.

Detto ciò, la situazione si complica laddove il beneficiario della detrazione, poi deceduto, sfruttava l’agevolazione sotto forma di detrazione. Dunque anno per anno stava indicando la quota di competenza in dichiarazione dei redditi. In tal caso per non perdere la detrazione residua, l’erede dovrà conservare la detenzione materiale e diretta del bene. Quindi subentrando nella titolarità del contratto di locazione. Si veda a tal proposito la circolare n. 13/2013 (risposta 1.1). Nessun diritto alla detrazione sarà riconosciuto a colui che subentra nel contratto di locazione ma che non è erede. Ossia che non ha accettato l’eredità (si pensi al coniuge o al convivente del de cuius).

E’ ragionevole pensare che l’erede possa optare per la cessione del credito per le rate residue di detrazione. Cessione che sarà irrevocabile e riguarderà tutte le rate residue.