Il DL 11/2023 ha segnato lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, inoltre, resta ancora da risolvere la questione dei crediti incagliati. Tale ultima quesitone potrebbe essere risolta con la compensazione delle banche. Detto ciò, nel prevedere il blocco alla cessione del credito, il Governo tuttavia ha previsto delle casistiche in cui è ancora possibile sfruttare sia la cessione del credito che lo sconto in fattura.

Ad esempio è il caso degli interventi in edilizia libera, rispetto ai quali, per superare il blocco alla cessione del credito, è necessario che alla data del 16 febbraio ci sia già stato l’inizio dei lavori.

Ebbene, posto che nel caso dell’edilizia libera, non c’è un titolo abilitativo che permetta di dimostrare il rispetto della data citata, come può essere certificato che i lavori sono iniziati prima del 17 febbraio?

La questione è di particolare importanza, in quanto, la mancata attestazione della data di inizio dei lavori, farebbe perdere il diritto alla cessione del credito.

Lo stop alla cessione del credito

Il Governo ha detto stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura; così, da un giorno all’altro,  imprese e contribuenti si sono trovati con un pugno di mosche in mano; le imprese, con forte carenza di liquidità, non possono prendere nuovi lavori e in alcuni casi completare quelli già avviati, i contribuenti devono rinunciare a ristrutturare la propria casa; infatti, la soluzione è solo una: pagare le spese di tasca propria, anche tramite finanziamento, per poi detrarle in dichiarazione dei redditi. Attenzione, il recupero della spesa aver solo per quote annuali a copertura dell’Irpef dovuta in quello specifico anno; dunque la parte in eccesso viene persa e non potrà essere recuperata nell’anno successivo.

Per le imprese, il problema è rappresentato soprattutto dai crediti incagliati. Ma qui, il Governo ha avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti delle imprese per arrivare ad una soluzione nel breve termine.

Detto ciò, oltre a prevedere lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, rimangono delle casistiche residue rispetto alle quali sono ancora ammesse sia cessione che sconto in fattura.

In particolare, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, saranno ammesse solo se, alla data del 16 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), è richiesto l’inizio dei lavori.

Dunque, per gli interventi in edilizia libera, il contribuente deve attestare che i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio. In caso contrario niente cessione del credito e sconto in fattura.

Cessione del credito, semaforo verde per l’edilizia libera, come si attesta l’inizio dei lavori?

Quando parliamo di edilizia libera facciamo riferimento a lavori quali ad esempio:

  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
  • Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
  • ecc.

Dunque si tratta di interventi tipici della manutenzione ordinaria.

Detto ciò, riaspetto a tale tipo di interventi, per sfruttare ancora la chance di cessione del credito e sconto in fattura, il contribuente deve dimostrare che i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio.

In che modo può essere effettuata l’attestazione della data di inizio dei lavori? 

Ebbene, per rispondere a tale domanda, ci vengono in aiuto i chiarimenti forniti dal’Agenzia delle entrate con alcuni documenti di prassi ( Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 1.5; Circolare 31.05.2019, n. 13/E; Circolare 8.7.2020, n.19/E).

In queste circolari, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come:

Laddove non sia necessario alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

In tal modo, il contribuente si assicura la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.