La recente circolare n. 6/E, datata 8 marzo 2024, emessa dall’Agenzia delle Entrate, fornisce dettagliate istruzioni sulla gestione della “cessione del credito”, in particolare su come procedere in caso di necessità di annullamento di una cessione già accettata.

Questa circolare risponde sia a situazioni in cui il cessionario abbia erroneamente accettato la cessione del credito, sia a casi in cui entrambe le parti, cedente e cessionario, decidano congiuntamente di revocare l’accettazione precedentemente confermata sulla relativa piattaforma web. Per facilitare tale processo, è previsto uno specifico modello che sia il cedente che il cessionario dovranno compilare e presentare all’Agenzia stessa per richiedere ufficialmente il rifiuto dell’operazione precedentemente accettata.

Tale procedura mira a garantire flessibilità e sicurezza nelle operazioni di cessione, offrendo al contempo chiarezza e supporto agli interessati.

L’alternativa alla detrazione fiscale

Nel campo dei bonus edilizi, ricordiamo che, il legislatore ha previsto la possibilità di opzione, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura da parte dell’impresa, la quale a fronte dello sconto concesso matura un credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o cedere ulteriormente a terzi
  • la cessione del credito a terzi soggetti, i quali a loro volta possono utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.

Nel tempo, lo stesso legislatore ha ristretto notevolmente il campo di applicazione dei due istituti. Da ultimo ci ha pensato il decreto-legge n. 11/2023 che ha detto stop alle due opzioni dal 17 febbraio 2023, prevedendo allo stesso tempo qualche deroga.

L’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito deve comunicarsi all’Agenzia Entrate. A norma, detta comunicazione deve farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa. Per le spese del 2023, la comunicazione cessione credito e sconto è stata prorogata al 4 aprile 2024.

Cessione credito, la procedura per annullare l’accettazione

L’opzione di cessione credito può riguardare anche le rate di detrazione residue non ancora godute come detrazione in dichiarazione redditi.

I bonus edilizi, infatti, si sostanziano in uno sgravio fiscale che si spalma in più anni d’imposta. Ad esempio, il bonus ristrutturazione 50% se goduto nella forma della detrazione si spalma in 10 quote annuali di pari importo. Quindi, ad esempio, può capitare che inizialmente il contribuente abbia scelto la strada della detrazione e abbia goduto di sole tre quote di sgravio, optando per la cessione credito con riferimento alle residue 7 rate.

Una volta fatta la comunicazione, il cessionario (ossia chi acquisisce il credito) deve accettare la cessione stessa. L’accettazione è fatta attraverso la “Piattaforma cessione crediti”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 6/E del 2024 affronta e risolve con le relative istruzioni da seguire, due casi:

  • l’ipotesi in cui la cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • le due parti dell’operazione (cedente e cessionario), dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione medesima.

In entrambi i casi, le due parti devono procedere presentato il modello di rifiuto allegato alla circolare stessa. Detto modello deve inviarsi tramite PEC all’indirizzo “[email protected]”. Il modello deve essere firmato da entrambe le parti con firma digitale o con firma autografa. In questo secondo caso occorre allegare copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità.

Riassumendo…

  • l’Agenzia Entrate detta le istruzioni per annullare la cessione credito accettata dal cessionario (Circolare n. 6/E del 2024)
  • i casi affrontati sono due, ossia l’ipotesi in cui il cessionario per errore abbia accettato il credito quando in realtà non voleva e il caso in cui entrambe le parti intendono annullare l’accettazione del credito da parte del cessionario
  • in entrambe le ipotesi occorre inviare il relativo modulo di rifiuto cessione credito. L’invio è mediante PEC all’Agenzia Entrate.