Correggere la comunicazione di cessione del credito nella quale è indicato un credito di importo inferiore a quello che invece il contribuente avrebbe voluto cedere, è possibile?

La risposta è affermativa. Infatti, l’Agenzia delle entrate con la circolare n°33/E, ha finalmente dato l’ok alla correzione delle comunicazioni di cessione del credito contenenti degli errori. Si può trattare sia di errori formali che sostanziali.

La correzione dell’importo del credito oggetto di cessione è classificabile quale correzione di un errore formale o sostanziale? Ebbene, sulla base di tale distinzione, cambia la procedura che il contribuente o chi per lui deve seguire per rimediare all’errore.

Sono ammesse anche correzioni di errori che riguardano lo stato di avanzamento lavori. c.d. SAL.

La correzione delle comunicazioni di cessione del credito

In prima battuta, va ribadita la regola generale in base alla quale, una comunicazione di cessione del credito può essere corretta ossia:

  • annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine,
  • sostituita con inviata una nuova comunicazione.

Queste sono le regole ordinarie che già si conoscevano. Infatti erano contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate che regola le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Una volta superati i suddetti termini, il contribuente non aveva modo di correggere una comunicazione già inviata.

Da qui, con la circolare n°33, l’Agenzia delle entrate apre alla possibilità di effettuare correzioni alle comunicazioni di cessione del credito, anche dopo che sono scaduti i termini ordinari (quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Ciò vale sia per gli errori formali che per quelli sostanziali.

Si parla di errore formale, anche laddove l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto, è
inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere.

Se il bonus oggetto di cessione è più basso di quello spettante.
Possibili rimedi

Se si vuole correggere l’importo del credito oggetto di cessione, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa (16 marzo dell’anno successivo):

  • un’altra Comunicazione con le ordinarie modalità, indicando gli stessi dati, ma
  • un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente
    Comunicazione.

Dunque, la comunicazione di rettifica deve riguardare la differenza di importo e non di nuovo il totale.

Le stesse indicazioni operative valgono quando nella comunicazione di cessione del credito, sia stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e agevolata. Di conseguenza, anche il credito oggetto di cessione è di importo più basso a quello effettivo.

Da qui, è possibile presentare un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.

Attenzione, qualora, invece, gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale che può essere sanato grazie alla remissione in bonis.

In tale caso, ci sarà tempo fino al 30 novembre dell’anno in cui la comunicazione corretta avrebbe dovuto essere inviata.