Con la circolare n°33, l’Agenzia delle entrate finalmente ammette la possibilità di effettuare delle correzioni rispetto alle comunicazioni al Fisco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, comprese le cessioni del credito 110.

Difatti, fino al 30 novembre è possibile rimediare agli errori, anche dopo i termini ordinari ad oggi concessi dal Fisco.

In base ai termini ordinari, la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva.

L’opzione per la cessione del credito è inefficace nei confronti dell’Agenzia, se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte.

Tuttavia, anzi finalmente, l’Agenzia delle entrate ammette anche la correzione delle comunicazioni dopo il termine sora citato. La correzione può riguardare anche errori sull’indicazione dello stato di avanzamento lavori, c.d. S.A.L., rispetto al quale è comunicata la cessione del credito, anche da bonus 110, o lo sconto in fattura.

Vediamo quali sono le indicazioni fornite dal Fisco.

La correzione delle comunicazioni già inviate

Una volta trascorso il termine per trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente (quinto giorno del mese successivo a quello di invio), il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma Cessione crediti. In tal modo, il contribuente, se ancora nei termini, può trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.

La situazione cambia laddove il credito legato a una comunicazione di cessione bonus 110 o altri bonus edilizi, sia già stato accettato dal cessionario.

In tali casi, finalmente l’Agenzia delle entrate apre alla possibilità di correzione degli errori.

La procedura è differente a seconda se si tratta di errori formali o sostanziali.

Rientrano negli errori formali quelli relativi allo stato di avanzamento lavori, c.

d. S.A.L.

Gli errori sullo stato di avanzamento lavori

Sullo stato di avanzamento lavori, l’Agenzia delle entrate innanzitutto ribadisce che nel caso in cui la Comunicazione di cessione del credito 110 e altri bonus, si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), nell’omonimo campo del modello deve essere indicato il valore “1”. Nelle comunicazioni dei SAL successivi deve essere indicato:

  • il numero di SAL a cui si riferiscono e
  • il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al primo SAL.

I possibili errori e i rimedi

La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi.

Per ovviare a tale problema, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.

Anche in questo caso, è necessario dare comunicazione dell’accaduto all’Agenzia. La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

A tal fine, sarà necessario specificare:

  • i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e
  • il numero di SAL cui si riferiscono.

La comunicazione, è necessaria anche nel caso di  di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, quando nelle comunicazioni successive sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL a cui
si riferiscono e il  protocollo della prima Comunicazione.