La Cessione del credito successiva alla prima può avvenire per singola rata in cui è stato suddiviso il credito ceduto. Dunque, il contribuente può decidere di cedere il credito suddiviso in singole rate destinandolo a soggetti diversi tra quelli contemplati dalla norma.

E’ questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con una FAQ pubblicata ieri.

La possibilità di cedere il credito per singola rata consentirà ad imprese e contribuenti di monetizzare i lavori effettuati con più facilità. Infatti, un conto è dover cedere il credito per intero un conto è farlo per singole rate.

Il divieto di cessione parziale e il codice univoco. Le regole in essere da 1° maggio

Dal 1° maggio 2022 sono entrate in gioco nuove regole per la cessione del credito edilizio, ex art.121 del D.L. 34/2020.

Infatti, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applicano le seguenti regole:

  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • al credito ceduto e’ attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita’ previste da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (non ancora adottato).

L’Agenzia delle entrate non aveva ancora chiarito la portata del divieto di cessione parziale del credito. Infatti, non era ancora chiaro se tale divieto operasse anche per la singola rata. Ad esempio le spese ammesse al superbonus possono essere detratte in 5 rate annuali (4 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 in avanti).

Divieto di cessione parziale per la singola rata

L’Agenzia delle entrate con una FAQ pubblicata ieri solleva ogni dubbio in merito.

Si parte dal fatto che in fase di caricamento sulla Piattaforma:

  • i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo,
  • in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma.

Tale codice univoco, ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Da qui:

  • le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
  • le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero
  • utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

Infine si ricorda che il D.L. 50/2017, decreto Aiuti, è intervenuto sulla cessione banca-correntisti rendendola più agevole.