Le varianti aventi data oltre il 16 febbraio 2023 a una CILA presentata entro la suddetta data non incidono sulle deroghe allo stop previsto per lo sconto in fattura e cessione del credito.

È la sintesi dell’Agenzia Entrate nella Circolare n. 27/E del 2023. Un documento di prassi in cui sono analizzate e chiarite le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023. Ossia, il decreto che ha sancito, a partire dal 17 febbraio 2023, la NON possibilità di optare più per lo sconto. O la cessione nel campo dei bonus edilizi.

A ogni modo, anche se dalla citata data, i bonus casa possono essere goduti sono nella forma della detrazione in dichiarazione redditi. Allo stesso tempo sono previste delle deroghe.

Quando cessione e sconto sono ancora ammessi

Per i lavori ammessi al superbonus, il decreto prevede che è possibile ancora fare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito. Però a condizione che trattasi di interventi edilizi per i quali al 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la Cila (titolo abilitativo ai lavori), per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • e adottata anche la delibera assembleare laddove trattasi di lavori fatti su edifici condominiali.

In caso di lavori diversi dal superbonus, le due opzioni sono consentite ancora, purché al 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se trattasi di lavori NON in edilizia libera,
  • ovvero, per i lavori in edilizia libera, siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Ci sono poi dei bonus che sono ancora ammessi allo sconto in fattura o cessione del credito a prescindere dalla data del titolo abilitativo o inizio lavori. Ad esempio, il bonus barriere architettoniche 75%.

Varianti CILA, quelle che non contano

Potrebbe capitare che la data di presentazione del titolo abilitativo (CILA o altro) risulti essere “entro il 16 febbraio 2023” ma successivamente siano presentate richieste di varianti a quello stesso titolo abilitativo.

Al riguardo, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, contiene una norma di interpretazione autentica, ai sensi della quale, in caso di CILA presentata entro il 16 febbraio 2023, non rilevano eventuali varianti presentate successivamente a tale data.

In altre parole, ai fini della possibilità di poter ancora optare per sconto in fattura o cessione del credito, bisogna sempre far riferimento solo alla data di presentazione dell’originaria CILA o altro titolo abilitativo.

Costituiscono esempi di varianti che NON contano, le modifiche o le integrazioni al progetto iniziale; la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi; la previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata a inizio dei lavori (Circolare n. 27/E del 2023).

Riassumendo…

  • per lavori ammessi al superbonus, l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito sono ancora possibili purché alla data del 16 febbraio 2023
    • risulti presentata la CILA
    • e risulti approvata la delibera assembleare dei lavori, laddove trattasi di interventi fatti sull’edificio condominiale
  • per lavori diversi dal superbonus, l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito sono ancora ammessi, purché al 16 febbraio 2023 risulti:
    • presentata la richiesta del titolo abilitativo, per lavori NON in edilizia libera
    • ovvero, per lavori in edilizia libera, siano già iniziati i lavori stessi
  • vale sempre la data dell’originaria CILA o titolo abilitativo. Quindi, non rilevano eventuali richieste di varianti presentata dopo il 16 febbraio 2023, a condizione che la richiesta della CILA o altro titolo abilitativo risulti con data antecedente il 17 febbraio 2023.