Arriva dall’Agenzia Entrate il documento ufficiale che indica requisiti e spese relative a lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche ancore ammesse alla cessione del credito e sconto in fattura, dopo lo stop imposto con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

Dal 17 febbraio 2023, i bonus edilizi possono essere goduti, quindi, solo nella forma della detrazione fiscale. Tuttavia, il decreto stesso prevede delle deroghe. Dunque, dei casi in cui la cessione credito e sconto in fattura sono ancora ammessi.

I due bonus a confronto

Tra le deroghe rientrano le spese per lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche.

Al riguardo, però, bisogna distinguere tra bonus barriere architettoniche 75% e bonus barriere architettoniche 50%.

Si tratta di due benefici fiscali previsti per gli stessi lavori ma con percentuali diverse. Sono alternativi e non cumulativi.

Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto solo a partire dalle spese 2022 e prorogato fino alle spese sostenute nel 2025. Si gode in 5 quote annuali di pari importo e quando introdotto fu, comunque, prevista la possibilità di optare per sconto e cessione del credito.

Il bonus 50%, invece, esiste già da diversi anni. Si gode in 10 quote annuali di pari importo. Anche qui è stata ammessa la possibilità di opzione per sconto o cessione.

Bonus barriere architettoniche, requisiti e spese per la cessione del credito

Sulla base delle deroghe previste dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il bonus barriere architettoniche 50% è ancora ammesso alla cessione credito o sconto in fattura, a condizione che al 16 febbraio 2023:

  • per lavori NON in edilizia libera, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • per i lavori in edilizia libera, siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Il bonus barriere architettoniche 75%, invece, è ancora ammesso alla cessione o sconto a prescindere dalle citate due condizioni.

Nella Circolare n. 27/E del 2023, in dettaglio, l’Agenzia Entrate dice che sono ancora ammessi alle due opzioni, le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 75%)

  • finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Riassumendo…

  • il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha stabilito lo stop, dal 17 febbraio 2023, per l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi
  • tra le deroghe, ossia i casi in cui è ancora ammessa la cessione credito e sconto in fattura, rientrano le spese per lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche. Tuttavia:
    • se per tali spese si gode del bonus 50%, la cessione e lo sconto sono ancora ammessi a condizione che alla data del 16 febbraio 2023, risulti giù richiesto il titolo abilitativo (se lavori NON in edilizia libera) o che a tale data i lavori siano già iniziati (in caso di edilizia libera)
    • se per tali spese si gode del bonus 75%, la cessione e lo sconto sono ancora ammessi senza alcuna condizione sulla data del titolo abilitativo o inizio lavori.