Solo dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane ha riaperto le porte alla cessione del credito nei bonus edilizi. Molte sono le limitazioni.

Ad esempio, sono ammesse solo prime cessioni, ossia quelle provenienti direttamente da chi ha sostenuto la spesa dei lavori (committente). Inoltre il cedente deve essere una persona fisica. Non sono ammesse cessioni per importi superiori a 50.000 euro per ciascun cliente. Inoltre, poste accetta solo quelle operazioni in cui siano intervenute entrambe le seguenti figure:

  • un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” (quindi, ad esempio, un commercialista, un consulente del lavoro, ecc.)
  • un asseveratore.

Visto e asseverazione nei bonus diversi dal 110

Occorre in primis ricordare quando, nei bonus edilizi è necessario l’intervento di un intermediario che rilascia il visto di conformità e di un asseveratore.

Dal 12 novembre 2021, se ci riferiamo a bonus casa diversi dal superbonus, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

I due documenti, invece, non servono se tali bonus sono goduti nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi. Inoltre non servono nemmeno nei casi in cui, pur optando per lo sconto in fattura o cessione del credito, trattasi di spese riferite a:

  • lavori in edilizia libera (tranne in caso del bonus facciate);
  • oppure ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (tranne il caso di bonus facciate).

Cessione credito, regole nel superbonus per visto e asseverazione

Nel caso di superbonus, il visto di conformità (rilasciato da un soggetto abilitato, come commercialista, consulente del lavoro, ecc.) serve sia nel caso in cui si opta per sconto o cessione del credito sia nel caso in cui si gode del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Non serve se contribuente lo utilizza nella forma della detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

L’asseverazione, che deve essere rilasciata, da parte di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.), serve, invece, a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Inoltre, serve ad attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Poste, cessione del credito solo se c’è asseveratore e commercialista

Detto ciò, come anticipato, Poste Italiane accetta solo cessione crediti proveniente da committente che si sia avvalso di:

  • intermediario fiscale
  • asseveratore.

L’istituto specifica che la figura serve anche nelle ipotesi in cui la cessione del credito abbia ad oggetto casi in cui non serve l’asseverazione e il visto di conformità. Ciò, infatti, è quanto espressamente di legge nella sezione del sito dedicata alla cessione del credito a Poste:

il requisito è richiesto da Poste Italiane anche con riferimento a quei crediti d’imposta per i quali non sono richiesti dalla legge l’asseverazione e il visto di conformità nell’ambito del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” presso l’Agenzia delle Entrate.

Riassumendo…