Non solo condizioni più stringenti ma anche un elenco documenti da presentare prima e dopo. Se è vero che Poste Italiane ha riaperto, dal 3 ottobre 2023, le porte alla cessione del credito, è anche vero che la strada è diventata più tortuosa per sperare nel buon esito dell’operazione.

Senza poi contare in tempi di chiusura della pratica. Poste dice che i tempi medi di attesa, sono di circa tre mesi. Che potrebbero allungarsi in base ai volumi delle richieste e a eventuali cambiamenti nel processo e della normativa applicabile.

I paletti

In estreme sintesi, Poste Italiane, da 3 ottobre 2023, dopo una fase di chiusura, accetta nuovamente la cessione del credito derivante dai bonus edilizi. Tuttavia, accetta solo prime cessioni del credito

  • provenienti da persone fisiche;
  • relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti;
  • di importo massimo cedibile pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni;
  • in cui il cedente si sia avvalso di un intermediario fiscale (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) e di un asseveratore.

Le citate condizioni devono essere tutte soddisfatte. Inoltra Poste non accetta cessioni del credito provenienti da sconto in fattura.

Elenco documenti per cessione credito a Poste

Poste Italiane elenca la documentazione che è necessaria per l’istruttoria della pratica e quella successiva.

Documentazione istruttoria pratica

  • copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta
  • dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile
  • copia della polizza assicurativa di R.C. professionale dell’asseveratore
  • contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d’opera con eventuale certificazione SOA se prevista
  • titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui si evinca la data inizio lavori
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale se prevista oppure, se non prevista, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • autodichiarazione del cliente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità
  • la documentazione necessaria nel caso si tratti di interventi di efficienza energetica Relazione tecnica e Attestato di prestazione energetica – APE)
  • delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (se si tratta di lavori fatti sull’edificio condominiale)
  • copia fatture di spesa e bonifici di pagamento
  • copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del cedente con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio, cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno)
  • copia documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile oggetto dei lavori (ad esempio, visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento).

Documentazione successiva alla comunicazione dell’opzione

Dopo che Poste ha accettato la pratica, il cedente deve effettuare, per il tramite di un intermediario fiscale abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) la comunicazione di cessione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, caricare sul sito di Poste Italiane i seguenti documenti altri documenti:

  • copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso, con relativa ricevuta telematica
  • copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, in merito all’esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni, alla conformità del modulo di comunicazione ed alla presenza del visto di conformità. Sulla dichiarazione deve essere presente il timbro professionale
  • per ogni intermediario fiscale intervenuto, copia della polizza assicurativa di R.C. professionale e copia del suo documento di riconoscimento.

Riassumendo…