Ci sono alcuni soggetti che non sono toccati dallo stop alla cessione credito e sconto in fattura deciso dal legislatore con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (c.d. decreto cessioni).

Una deroga che non è soggetta ad alcuna condizione, nel senso che per loro le due opzioni sono ancora possibili. A prescindere dalla data di presentazione del titolo abilitativo e da quella di inizio lavori (per interventi in edilizia libera). E da quella approvazione della delibera assembleare (se trattasi di lavori fatti sull’edificio condominiale).

È previsto un solo requisito riferito alla data in cui tali soggetti sono stati costituiti.

Le eccezioni allo stop

Il menzionato decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha stabilito che, dal 17 febbraio 2023, nel campo dei bonus edilizi, non è più possibile optare per cessione del credito. E per lo sconto in fattura. Previste, comunque, delle deroghe.

Per lavori ammessi al superbonus, è ancora possibile l’opzione a condizione che entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta CILA. O altro titolo abilitativo e che sia adottata anche la delibera assembleare dei lavori laddove trattasi di interventi sul condominio.

Per quei lavori ammessi a bonus edilizi diversi dal superbonus, le due opzioni sono ancora possibili a condizione che entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata richiesta titolo abilitativo o siano già iniziati i lavori (per interventi in edilizia libera).

Ancora possibile l’opzione per cessione e sconto per quei lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75% e ciò a prescindere dalla data del titolo abilitativo, da quella della delibera condominiale e da quella di inizio lavori (per interventi in edilizia libera).

Cessione credito e sconto, un solo requisito per questi soggetti

Per esplicita previsione del decreto in esame, l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito prevede anche delle deroghe legate alla situazione soggettiva del committente i lavori. In dettaglio, il legislatore dice che le due opzioni, sono ancora ammesse, a prescindere dalla data del titolo abilitativo, della delibera assembleare e dalla data di inizio lavori, per questi soggetti:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS;
  • ODV (organizzazioni di volontariato);
  • APS (associazioni di promozione sociale).

Un solo requisito, tuttavia, è richiesto.

Ossia che tali soggetti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023. Vale a dire la data di entrata in vigore del decreto cessioni.

Riassumendo…

  • il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 dice che dal 17 febbraio 2023, nei bonus edilizi, non si possono più fare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito;
  • sono previste delle deroghe allo stop di cessione credito e sconto in fattura;
  • possono ancora fare le due opzioni, senza condizioni legate alla data del titolo abilitativo, a quella della delibera condominiale e alla data di inizio lavori, i seguenti soggetti:
    • IACP (istituti autonomi case popolari)
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
    • ONLUS, ODV e APS
  • a tali soggetti è richiesto un solo requisito, vale a dire che già risultava costituiti al 17 febbraio 2023.