Tra le misure contenute nel c.d. decreto superbonus (decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 come convertito in legge) c’è il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di acquistare i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura effettuate nel campo dei bonus edilizi.

Un divieto entrato in vigore dal 17 febbraio 2023 e voluto dal legislatore con il fine di salvaguardare la finanza pubblica. Molte amministrazioni che hanno acquistato questi crediti, infatti, hanno poi avuto difficoltà nel monetizzarli (c.d. crediti incagliati), con pesanti conseguenze sulle proprie casse.

Ma quali sono le amministrazioni interessate da questo divieto? Un committente può ancora fare la cessione del credito verso la Regione o il Comune?

Divieto cessione credito verso queste amministrazioni

A far data dal 17 febbraio 2023, dunque, il committente non può più fare l’opzione di cessione del credito in cui il cessionario (ossia chi acquista il credito) è un’amministrazione pubblica.

Così come un’impresa che ha concesso al committente lo sconto in fattura, poi non potrà cedere ad un’amministrazione pubblica il credito maturato a fronte di tale sconto accordato.

In altri termini, le amministrazioni pubbliche non possono può vestire i panni del cessionario nelle operazioni di sconto e cessione. Questo divieto, in particolare, interessa:

  • tutte le amministrazioni dello Stato (regioni, comuni, province, comunità montane, e loro consorzi e associazioni)
  • istituti e scuole di ogni ordine e grado
  • le istituzioni educative
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • le istituzioni universitarie
  • gli Istituti autonomi case popolari
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • le agenzie fiscali (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Agenzia Dogane, ecc.).

Il divieto riguarda anche le Autorità indipendenti e gli enti e soggetti individuati dall’Istat in apposito elenco consultabile sul sito internet dell’istituto stesso.

Rientrano in questo elenco ad esempio, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), Anas S.p.a., ecc.