La Cassazione interviene sulla cessione del credito Iva. Un altro paletto fondamentale, fissato per regolare le procedure obbligatorie, a cominciare dalle necessarie comunicazioni.

Nello specifico, la sentenza degli Ermellini fissa le prerogative necessarie affinché la cessione del credito in oggetto sia effettivamente opponibile all’Amministrazione finanziaria, evidenziando l’obbligo di una notifica di segnalazione. Anzi, di una doppia notifica. Se fin qui la tendenza riteneva sufficiente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il pronunciamento dei giudici ha equiparato il tutto anche all’Agente della Riscossione.

Questo perché, in base agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, la cessione dei crediti verso lo Stato deve avvenire esclusivamente tramite atto pubblico o, in alternativa, scrittura privata, previa autenticazione notarile. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere trasmessa in forma obbligatoria presso l’ente o l’ufficio al quale spetta l’ordinazione del pagamento. In mancanza della documentazione, da riportare a entrambi gli enti citati, la comunicazione perderà la propria efficacia.

A ogni modo, la sentenza definisce in modo netto unicamente quanto già previsto a norma di legge. Nello specifico, dall’art. 1, comma 4, del Decreto n. 384/1997, secondo il quale la cessione del credito in oggetto richiede, in ogni caso, la doppia notifica. Unitamente all’Agenzia delle Entrate, infatti, la comunicazione di avvenuta (o in procinto di avvenire) cessione dovrà essere effettuata anche al Concessionario della riscossione, che abbia competenza del procedimento alla data di compimento dell’operazione. In caso contrario, come stabilito dai giudici, la comunicazione stessa perderà la sua efficacia, di fatto invalidando l’atto pubblico al pari della sua mancata autenticazione.

Cessione del credito IVA: le motivazioni dei giudici sulla doppia comunicazione

I requisiti dell’autenticazione notarile (o della scrittura in atto pubblico) e della comunicazione duplice saranno quindi obbligatori per qualsiasi procedura di cessione del credito per imposte dirette. Secondo quanto stabilito dalla normativa, disciplinata dall’art. 43-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, potranno essere considerati come oggetto potenziale di cessione tutti i crediti riscontrabili tramite la propria dichiarazione dei redditi, a patto che questi ultimi siano comunicati secondo i crismi normativi previsti.

L’eventuale inosservanza, infatti, costerebbe non solo la non validità dell’atto stesso ma anche l’impossibilità del requisito di opponibilità all’Amministrazione finanziaria. Questo perché, precisano i giudici, pur mantenendo la propria validità tra le parti, l’atto perderebbe qualsiasi effetto producibile nei confronti dell’A. f. In pratica, il cedente risulterebbe titolare del medesimo titolo anche se, di fatto, sarebbe già identificabile come cessionario.

Perché non basta una sola notifica

Per quel che riguarda la doppia comunicazione, la Cassazione precisa che una solo notifica non sarebbe sufficiente a garantire il rispetto della normativa complessiva. La notifica trasmessa al Concessionario rappresenta una sorta di garanzia per l’interesse dell’Erario in luogo di eventuali iscrizioni a ruolo sui tributi oggetto di cessione del credito.

Riassumendo…

  • In caso di cessione del credito IVA, il cedente sarà obbligato a trasmettere notifica tanto alle Entrate quanto al Concessionario della Riscossione;
  • una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito l’inefficacia di una comunicazione priva della seconda notifica;
  • secondo gli Ermellini, la notifica al Concessionario è posta a tutela degli interessi erariali.