L’opzione di cessione credito e sconto in fattura nel campo dei bonus edilizi deve essere, obbligatoriamente, comunicata all’Agenzia Entrate.

La scadenza per fare la comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo. Tuttavia, il legislatore ci ha sempre abituato alle proroghe. Ad esempio, la comunicazione dell’opzione con riferimento alle spese sostenute nel 2022 ovvero per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, ha avuto scadenza il 31 marzo 2023 (invece, che 16 marzo 2023).

Prossimo appuntamento 16 marzo 2024

La prossima scadenza, dunque, salvo proroghe è il 16 marzo 2024.

Entro tale data bisogna comunicare l’opzione di sconto e cessione del credito con riferimento alle spese sostenute nel 2023 ovvero per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Per coloro che saltano la scadenza è, comunque, ammessa la possibilità della remissione in bonis. Ad esempio, per chi ha saltato la scadenza del 31 marzo 2023 è ammesso rimediare:

  • inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023
  • e versando, entro lo stesso termine del 30 novembre 2023 la sanzione di 250 euro (per ogni comunicazione omessa), con il codice tributo 8114 (Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022).

Condizione essenziale per mettersi in regola (remissione in bonis cessione credito e sconto) è che il contribuente abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. Ad esempio è stato firmato un accordo scritto di cessione credito con data antecedente la scadenza ordinaria della comunicazione (vale a dire prima del 31 marzo 2023). L’accordo, tuttavia, non serve laddove il cessionario (ossia chi ha acquistato il credito) è una banca o altro soggetto qualificato.

Cessione credito, come correggere il codice intervento

Nella comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura occorre indicare, tra l’altro, il codice intervento. Ossia un codice che identifica la tipologia di intervento edilizio che ha generato la detrazione fiscale oggetto della cessione.

Potrebbe capitare che si indichi un codice errato rispetto a quello che andrebbe indicato.

In tal caso l’operazione di cessione non è compromessa, purché si proceda alla correzione secondo le indicazioni date dall’Agenzia Entrate.

In dettaglio nella circolare chiarimenti sulla comunicazione cessione del credito (Circolare n. 33/E del 2022) l’Agenzia Entrate ha precisato che trattasi di un errore “sostanziale”. Per la correzione, bisogna inviare una PEC all’indirizzo [email protected]. Ad essa occorre allegare un’istanza in cui si indica l’errore commesso e la correzione da apportare (quindi, codice intervento errato e codice intervento corretto). L’istanza deve essere firmata digitalmente. In alternativa, se la firma è autografa occorre allegare copia del documento d’indennità in corso di validità.

Riassumendo…

  • nel modello di comunicazione cessione credito e sconto in fattura bisogna indicare il codice intervento
  • il codice intervento identifica la tipologia di intervento edilizio che ha generato la detrazione fiscale oggetto di cessione o sconto
  • se si indica un codice intervento errato l’operazione di cessione o sconto non è compromessa purché si comunichi la correzione
  • la correzione deve essere comunicata via PEC secondo le indicazioni fornite nella Circolare n. 33/E del 2022.