Dal 17 febbraio 2023, come noto, nei bonus edilizi non si può più fare lo sconto in fattura e cessione del credito. È possibile avere la detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Lo stesso decreto, tuttavia, prevede dei casi in cui le due opzioni sono ancora possibili. Ad esempio, nel caso di lavori ammessi al superbonus, la cessione credito e sconto in fattura sono ancora possibili a condizione che:

  • entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata la CILA (titolo abilitativo ai lavori), per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
  • entro il 16 febbraio 2023, oltre che risulti presentata la CILA (titolo abilitativo), risulti altresì adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori laddove si tratti di interventi fatti sull’edificio condominiale.

Il caso: la sostituzione dell’impresa

Potrebbe accadere che, dopo la presentazione della CILA e l’approvazione della delibera lavori (per quelli condominiali), l’impresa appaltante venga meno oppure che lo stesso committente decida di sostituirla.

A questo proposito un amministratore di condominio, ci fa presente che si stanno facendo sul condominio lavori ammessi al superbonus e che sono state rispettate entrambe le condizioni per poter ancora optare per la cessione del credito. Quindi:

  • la CILA è stata presentata entro il 16 febbraio 2023
  • la delibera dei lavori è stata adottata entro il 16 febbraio 2023.

Successivamente si è presentata l’esigenza di dover sostituire l’impresa a cui erano stati affidati i lavori. Quindi, l’impresa indicata nella CILA e quella indicata nella delibera assembleare. L’amministratore ci fa presente che in data 20 settembre 2023 il condominio ha approvato nuova delibera che modifica la precedente ed in cui è indicata la nuova impresa appaltante che deve continuare i lavori. Allo stesso tempo è stata fatta al comune anche la variazione della precedente CILA così da indicare la nuova impresa.

Il lettore ci chiede di sapere se queste variazioni, fatte dopo il 16 febbraio 2023, compromettono la possibilità di opzione per la cessione del credito.

Cessione del credito, le varianti incidono?

Per rispondere al lettore richiamiamo la Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 2023. Qui, l’Amministrazione finanziaria ricorda che il decreto-legge n. 11 del 2023 contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui

  • in caso di varianti alla CILA e delibera condominiale, ai fini della possibilità di poter ancora fare la cessione credito e sconto in fattura, bisogna sempre far riferimento alla CILA originaria e alla delibera condominiale originale.

Tra gli esempi di varianti rientra anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi.

Pertanto, per il condominio in questione, avendo rispettato la data del 16 febbraio 2023 per la CILA originaria e per la delibera originaria, la variazione dell’impresa non incide sulla possibilità di poter fare la cessione del credito o sconto in fattura.